I dipendenti di un subfornitore, addetti all’assemblaggio e montaggio di cappe aspiranti dell’impresa committente, hanno domandato a quest’ultima il pagamento delle retribuzioni maturate in esecuzione del contratto di subfornitura sulla base dell’art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003. Diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, secondo la Corte d’Appello di Venezia la subfornitura è un tipo contrattuale autonomo dall’appalto, al quale non è applicabile l’art. 29, comma 2. Tale norma ha, infatti, carattere eccezionale, perché deroga alla regola generale secondo la quale unico responsabile del pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali è il datore di lavoro, e non è quindi suscettibile di applicazione analogica. Poiché, tuttavia, i dipendenti del subfornitore si trovano in una situazione analoga a quelli di un appaltatore o subappaltatore, secondo la Corte d’Appello è del tutto ingiustificato che i primi non godano della stessa tutela riconosciuta ai secondi. In aggiunta a ciò, l’impossibilità per i dipendenti del subfornitore di domandare il pagamento delle proprie spettanze anche al committente lederebbe il diritto dei primi ad una giusta retribuzione. Per questi motivi, con ordinanza del 13 luglio 2016, la Corte d’Appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2 per asserito contrasto con gli articoli 3 e 36 Cost. Nella pronuncia che si annota, la Consulta ha rigettato tale questione di costituzionalità ritenendo che l’art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 possa essere interpretato in modo conforme a Costituzione.

La responsabilità solidale: dall'appalto alla subfornitura e oltre

Villa E
2018

Abstract

I dipendenti di un subfornitore, addetti all’assemblaggio e montaggio di cappe aspiranti dell’impresa committente, hanno domandato a quest’ultima il pagamento delle retribuzioni maturate in esecuzione del contratto di subfornitura sulla base dell’art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003. Diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, secondo la Corte d’Appello di Venezia la subfornitura è un tipo contrattuale autonomo dall’appalto, al quale non è applicabile l’art. 29, comma 2. Tale norma ha, infatti, carattere eccezionale, perché deroga alla regola generale secondo la quale unico responsabile del pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali è il datore di lavoro, e non è quindi suscettibile di applicazione analogica. Poiché, tuttavia, i dipendenti del subfornitore si trovano in una situazione analoga a quelli di un appaltatore o subappaltatore, secondo la Corte d’Appello è del tutto ingiustificato che i primi non godano della stessa tutela riconosciuta ai secondi. In aggiunta a ciò, l’impossibilità per i dipendenti del subfornitore di domandare il pagamento delle proprie spettanze anche al committente lederebbe il diritto dei primi ad una giusta retribuzione. Per questi motivi, con ordinanza del 13 luglio 2016, la Corte d’Appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2 per asserito contrasto con gli articoli 3 e 36 Cost. Nella pronuncia che si annota, la Consulta ha rigettato tale questione di costituzionalità ritenendo che l’art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 possa essere interpretato in modo conforme a Costituzione.
2018
Villa E
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/671469
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