In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora l’individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga mediante ricorso all’unico criterio di scelta della sussistenza del di-ritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, il datore di lavoro può limitarsi ad indicare, nella comunicazione scritta di cui all’art. 4, 9° comma, L. n. 223/1991, l’elenco dei lavoratori da licenziare, in quanto la natura oggettiva del criterio fissato in sede di accordo sindacale rende possibile verificare la concreta aderenza ad essi della scelta effettuata, nonché superflua la comparazione dei la-voratori individuati con quelli privi dei requisiti indicati.
Villa E (2011). Lettura in chiave sostanziale dei confini “soggettivi” del diritto di precedenza nell’assunzione di lavoratori in mobilità. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 7(7), 1582-1586.
Lettura in chiave sostanziale dei confini “soggettivi” del diritto di precedenza nell’assunzione di lavoratori in mobilità
Villa E
2011
Abstract
In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora l’individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga mediante ricorso all’unico criterio di scelta della sussistenza del di-ritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, il datore di lavoro può limitarsi ad indicare, nella comunicazione scritta di cui all’art. 4, 9° comma, L. n. 223/1991, l’elenco dei lavoratori da licenziare, in quanto la natura oggettiva del criterio fissato in sede di accordo sindacale rende possibile verificare la concreta aderenza ad essi della scelta effettuata, nonché superflua la comparazione dei la-voratori individuati con quelli privi dei requisiti indicati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.