In materia di collocamento ai sensi della l. n. 482 del 1968 la richiesta all'ufficio provinciale del lavoro rivolta dal datore di lavoro, tenuto all'obbligo di assunzione del personale protetto in relazione ai limiti dimensionali della sua impresa, costituisce l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento da parte dell'ufficio provinciale medesimo. Da tale provvedimento deriva il diritto soggettivo del lavoratore al posto di lavoro e l'obbligo del datore di lavoro di assumerlo.
Villa E (2009). Collocamento obbligatorio, obbligo di assunzione e risarcimento del danno. ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO, 3, 872-876.
Collocamento obbligatorio, obbligo di assunzione e risarcimento del danno
Villa E
2009
Abstract
In materia di collocamento ai sensi della l. n. 482 del 1968 la richiesta all'ufficio provinciale del lavoro rivolta dal datore di lavoro, tenuto all'obbligo di assunzione del personale protetto in relazione ai limiti dimensionali della sua impresa, costituisce l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento da parte dell'ufficio provinciale medesimo. Da tale provvedimento deriva il diritto soggettivo del lavoratore al posto di lavoro e l'obbligo del datore di lavoro di assumerlo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.