In tema di assicurazione Enpals, datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi ai sensi degli artt. 2 e 3 d.p.r. n. 1420/1971 è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi. La tesi che datore di lavoro sia l'utilizzatore finale non ha fondamento in quanto le norme di cui al d.l.c.p.s.n. 708/1947 e quelle successive non fanno riferimento l'attività espletata dal soggetto utilizzatore.
Villa E (2011). Il responsabile dei versamenti contributivi nel settore dello spettacolo è l’agenzia titolare dei diritti di esclusiva o l’utilizzatore della prestazione?. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 3, 835-839.
Il responsabile dei versamenti contributivi nel settore dello spettacolo è l’agenzia titolare dei diritti di esclusiva o l’utilizzatore della prestazione?
Villa E
2011
Abstract
In tema di assicurazione Enpals, datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi ai sensi degli artt. 2 e 3 d.p.r. n. 1420/1971 è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi. La tesi che datore di lavoro sia l'utilizzatore finale non ha fondamento in quanto le norme di cui al d.l.c.p.s.n. 708/1947 e quelle successive non fanno riferimento l'attività espletata dal soggetto utilizzatore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.