L’ art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, in quanto norma derogatoria al principio generale secondo cui l’obbligo di pagare le retribuzioni e i contributi previdenziali grava sul datore di lavoro, non è suscettibile di essere applicato oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto). La disposizione nella parte in cui non estende il regime di solidarietà del committente anche in caso di contratto di subfornitura, si pone in contrasto con gli art. 3 e 36 Cost., 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. Viene pertanto sollevata questione di costituzionalità.
Villa E (2017). Considerazioni sulla non applicabilità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 alla subfornitura. LABOR, 1(1), 102-107.
Considerazioni sulla non applicabilità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 alla subfornitura
Villa E
2017
Abstract
L’ art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, in quanto norma derogatoria al principio generale secondo cui l’obbligo di pagare le retribuzioni e i contributi previdenziali grava sul datore di lavoro, non è suscettibile di essere applicato oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto). La disposizione nella parte in cui non estende il regime di solidarietà del committente anche in caso di contratto di subfornitura, si pone in contrasto con gli art. 3 e 36 Cost., 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. Viene pertanto sollevata questione di costituzionalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.