Le Sezioni Unite, con la sent. 24 settembre 2018, n. 22437, si sono nuovamente pronunciate sulla questione della meritevolezza e della validità della clausola claims made. La Suprema Corte si discosta dal proprio precedente orientamento: ferma la possibilità di agire per il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi informativi, afferma che la clausola claims made, pur rappresentando una deviazione dal modello previsto dall’art. 1917 c.c., è comunque da ricondurre all’interno del sottotipo dell’assicurazione contro i danni, della quale condivide la causa indennitaria. Di conseguenza, la clausola non può essere assoggettata al vaglio di meritevolezza; tuttavia, tale clausola, così come tutte le pattuizioni negoziali, deve essere sottoposta al vaglio concernente i “limiti imposti dalla legge” (art. 1322, comma 1, c.c.), operanti in relazione al tipo nella valutazione della sua realizzazione concreta, quale regolamentazione degli interessi dei contraenti. Il giudizio di validità concerne quindi gli interessi dei contraenti e l’effettiva idoneità del contratto a realizzarli: esso deve essere esperito attraverso la lente della causa concreta che costituisce la sintesi degli interessi che il contratto è volto a realizzare quale specifica operazione economica. Tale innovazione sembra però più affermata che reale: gli elementi del giudizio sulla causa concreta sono infatti analoghi a quelli concernenti il giudizio di meritevolezza; entrambi consistono nell’analizzare come la clausola si inserisca nel contratto e gli effetti che essa ha sul sinallagma, in relazione al fine perseguito tramite l’accordo.

La clausola claims made nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite: dalla meritevolezza alla causa concreta

Riccardo Fornasari
2018

Abstract

Le Sezioni Unite, con la sent. 24 settembre 2018, n. 22437, si sono nuovamente pronunciate sulla questione della meritevolezza e della validità della clausola claims made. La Suprema Corte si discosta dal proprio precedente orientamento: ferma la possibilità di agire per il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi informativi, afferma che la clausola claims made, pur rappresentando una deviazione dal modello previsto dall’art. 1917 c.c., è comunque da ricondurre all’interno del sottotipo dell’assicurazione contro i danni, della quale condivide la causa indennitaria. Di conseguenza, la clausola non può essere assoggettata al vaglio di meritevolezza; tuttavia, tale clausola, così come tutte le pattuizioni negoziali, deve essere sottoposta al vaglio concernente i “limiti imposti dalla legge” (art. 1322, comma 1, c.c.), operanti in relazione al tipo nella valutazione della sua realizzazione concreta, quale regolamentazione degli interessi dei contraenti. Il giudizio di validità concerne quindi gli interessi dei contraenti e l’effettiva idoneità del contratto a realizzarli: esso deve essere esperito attraverso la lente della causa concreta che costituisce la sintesi degli interessi che il contratto è volto a realizzare quale specifica operazione economica. Tale innovazione sembra però più affermata che reale: gli elementi del giudizio sulla causa concreta sono infatti analoghi a quelli concernenti il giudizio di meritevolezza; entrambi consistono nell’analizzare come la clausola si inserisca nel contratto e gli effetti che essa ha sul sinallagma, in relazione al fine perseguito tramite l’accordo.
2018
Riccardo Fornasari
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