La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 198 dell’art. 1, L. n. 228 del 2012, per contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto non includeva tra i creditori con diritto alla soddisfazione - seppur nei limiti e con le modalità fissate - anche i titolari di crediti da lavoro subordinato (dunque assistiti da privilegio speciale sui mobili e suscettibili di collocazione sussidiaria sugli immobili).
Elena Guardigli (2016). Le misure preventive patrimoniali antimafia al cospetto dei diritti vantati dai terzi di buona fede. IL CORRIERE GIURIDICO, 1, 34-40.
Le misure preventive patrimoniali antimafia al cospetto dei diritti vantati dai terzi di buona fede
Elena Guardigli
2016
Abstract
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 198 dell’art. 1, L. n. 228 del 2012, per contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto non includeva tra i creditori con diritto alla soddisfazione - seppur nei limiti e con le modalità fissate - anche i titolari di crediti da lavoro subordinato (dunque assistiti da privilegio speciale sui mobili e suscettibili di collocazione sussidiaria sugli immobili).File in questo prodotto:
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