La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 198 dell’art. 1, L. n. 228 del 2012, per contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto non includeva tra i creditori con diritto alla soddisfazione - seppur nei limiti e con le modalità fissate - anche i titolari di crediti da lavoro subordinato (dunque assistiti da privilegio speciale sui mobili e suscettibili di collocazione sussidiaria sugli immobili).

Le misure preventive patrimoniali antimafia al cospetto dei diritti vantati dai terzi di buona fede

Elena Guardigli
2016

Abstract

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 198 dell’art. 1, L. n. 228 del 2012, per contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto non includeva tra i creditori con diritto alla soddisfazione - seppur nei limiti e con le modalità fissate - anche i titolari di crediti da lavoro subordinato (dunque assistiti da privilegio speciale sui mobili e suscettibili di collocazione sussidiaria sugli immobili).
2016
Elena Guardigli
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