La Corte di giustizia, pronunciandosi in relazione alla normativa in materia di prezzi di trasferimento, ribadisce l’inquadramento di tali disposizioni quali astrattamente contrarie alla libertà di stabilimento e, tuttavia, ammissibili in quanto volte a contrastare pratiche abusive che potrebbero nuocere alla corretta ripartizione delle basi imponibili tra Stati Membri. Tuttavia, l’aspetto antielusivo di tale disposizione sembra ignorato nella concreta applicazione della normativa italiana, anche in considerazione del concreto atteggiarsi dell’art. 110 c.7 TUIR che, formalmente, è norma sulle valutazioni di componenti reddituali. Nella prospettiva del confronto con la giurisprudenza europea, si rileva che la disciplina italiana non consente al contribuente di far valere ragioni commerciali a giustificazione del differenziale tra corrispettivo e prezzo di libera concorrenza dei beni o servizi scambiati. Non solo, ma dalla sentenza della Corte sembra emergere un approccio per cui le ragioni a giustificazione del differenziale prezzo valore, nelle operazioni infragruppo, possono anche riferirsi a ragioni inerenti alla stessa organizzazione del gruppo e ad una sorta di “solidarietà” tra le entità ad esso appartenenti. Si profila così un contrasto che potrebbe esser risolto a seguito di rinvio pregiudiziale che, seppure rifiutato in passato dalla Cassazione, potrebbe risultare non più eludibile a seguito della pronuncia in commento.

giangiacomo d'angelo (2018). La normativa italiana in materia di prezzi trasferimento nella prospettiva europea: tra ragioni antielusive e protezione (della giusta ripartizione) delle basi imponibili. Verso un rinvio pregiudiziale ?. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE, 1, 125-140.

La normativa italiana in materia di prezzi trasferimento nella prospettiva europea: tra ragioni antielusive e protezione (della giusta ripartizione) delle basi imponibili. Verso un rinvio pregiudiziale ?

giangiacomo d'angelo
2018

Abstract

La Corte di giustizia, pronunciandosi in relazione alla normativa in materia di prezzi di trasferimento, ribadisce l’inquadramento di tali disposizioni quali astrattamente contrarie alla libertà di stabilimento e, tuttavia, ammissibili in quanto volte a contrastare pratiche abusive che potrebbero nuocere alla corretta ripartizione delle basi imponibili tra Stati Membri. Tuttavia, l’aspetto antielusivo di tale disposizione sembra ignorato nella concreta applicazione della normativa italiana, anche in considerazione del concreto atteggiarsi dell’art. 110 c.7 TUIR che, formalmente, è norma sulle valutazioni di componenti reddituali. Nella prospettiva del confronto con la giurisprudenza europea, si rileva che la disciplina italiana non consente al contribuente di far valere ragioni commerciali a giustificazione del differenziale tra corrispettivo e prezzo di libera concorrenza dei beni o servizi scambiati. Non solo, ma dalla sentenza della Corte sembra emergere un approccio per cui le ragioni a giustificazione del differenziale prezzo valore, nelle operazioni infragruppo, possono anche riferirsi a ragioni inerenti alla stessa organizzazione del gruppo e ad una sorta di “solidarietà” tra le entità ad esso appartenenti. Si profila così un contrasto che potrebbe esser risolto a seguito di rinvio pregiudiziale che, seppure rifiutato in passato dalla Cassazione, potrebbe risultare non più eludibile a seguito della pronuncia in commento.
2018
giangiacomo d'angelo (2018). La normativa italiana in materia di prezzi trasferimento nella prospettiva europea: tra ragioni antielusive e protezione (della giusta ripartizione) delle basi imponibili. Verso un rinvio pregiudiziale ?. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE, 1, 125-140.
giangiacomo d'angelo
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