[Massima] Per quanto in regime di affido condiviso l’accordo tra i genitori in materia di scelte che riguardano i figli sia da privilegiarsi, l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi il figlio minorenne, dovendosi in ogni caso assicurare la tutela del migliore interesse del minore. Pertanto, qualora i genitori non riescano a raggiungere un’intesa, l’iniziativa può essere assunta anche unilateralmente da uno soltanto di essi, pure quando si tratti di «decisioni di maggiore interesse» di cui all’art. 337-ter, comma 3, secondo periodo, c.c., salvo restando il potere del giudice, ove ne sia richiesto dal genitore dissenziente, di verificare la congruenza della scelta rispetto all’interesse del figlio. Ne consegue che, ove la decisione risponda all’interesse della prole e implichi spese straordinarie, in capo al genitore dissenziente sussiste comunque un obbligo di rimborso delle spese sostenute dall’altro.
Nicolò Cevolani (2017). Affidamento condiviso e decisioni di maggiore interesse. STUDIUM IURIS, X, 1156-1158.
Affidamento condiviso e decisioni di maggiore interesse
Nicolò Cevolani
Writing – Original Draft Preparation
2017
Abstract
[Massima] Per quanto in regime di affido condiviso l’accordo tra i genitori in materia di scelte che riguardano i figli sia da privilegiarsi, l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi il figlio minorenne, dovendosi in ogni caso assicurare la tutela del migliore interesse del minore. Pertanto, qualora i genitori non riescano a raggiungere un’intesa, l’iniziativa può essere assunta anche unilateralmente da uno soltanto di essi, pure quando si tratti di «decisioni di maggiore interesse» di cui all’art. 337-ter, comma 3, secondo periodo, c.c., salvo restando il potere del giudice, ove ne sia richiesto dal genitore dissenziente, di verificare la congruenza della scelta rispetto all’interesse del figlio. Ne consegue che, ove la decisione risponda all’interesse della prole e implichi spese straordinarie, in capo al genitore dissenziente sussiste comunque un obbligo di rimborso delle spese sostenute dall’altro.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.