Nell’analizzare la sentenza in commento l'Autore mette in luce come la giurisprudenza del lavoro si prodighi nel compiere un difficile distinguo tra danno non patrimoniale da illegittimo licenziamento, non risarcibile come danno ulteriore rispetto all’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 Stat. lav., e danno non patrimoniale da licenziamento ingiurioso o vessatorio, risarcibile solo in caso in cui sia puntualmente provato come conseguenza diretta e immediata dell’ingiuriosità o vessatorietà del recesso datoriale, in quanto il pregiudizio di tipo non patrimoniale non può considerarsi ex se ma, al contrario, va sempre allegato e provato dal lavoratore, dovendo identificarsi con una privazione, o almeno con una diminuzione, dei beni della persona. Sebbene sia condivisibile la preoccupazione della Corte di evitare tanto l’affiorare di figure di danno evento, quanto la caduta in una concezione punitiva/afflittiva del danno alla persona, lo scrupolo probatorio richiesto dai giudici di legittimità fa emergere una possibile contraddizione nel ragionamento che di fatto rischia di trasformare il riconoscimento della funzione compensativa o riparatoria dei beni immateriali in una mera petizione di principio, in quanto risulta molto difficile fornire, in concreto, una prova in grado di ricostruire, con ragionevole certezza, la deprivazione

Licenziamento ingiurioso e risarcibilità del danno non patrimoniale

Michele Forlivesi
2016

Abstract

Nell’analizzare la sentenza in commento l'Autore mette in luce come la giurisprudenza del lavoro si prodighi nel compiere un difficile distinguo tra danno non patrimoniale da illegittimo licenziamento, non risarcibile come danno ulteriore rispetto all’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 Stat. lav., e danno non patrimoniale da licenziamento ingiurioso o vessatorio, risarcibile solo in caso in cui sia puntualmente provato come conseguenza diretta e immediata dell’ingiuriosità o vessatorietà del recesso datoriale, in quanto il pregiudizio di tipo non patrimoniale non può considerarsi ex se ma, al contrario, va sempre allegato e provato dal lavoratore, dovendo identificarsi con una privazione, o almeno con una diminuzione, dei beni della persona. Sebbene sia condivisibile la preoccupazione della Corte di evitare tanto l’affiorare di figure di danno evento, quanto la caduta in una concezione punitiva/afflittiva del danno alla persona, lo scrupolo probatorio richiesto dai giudici di legittimità fa emergere una possibile contraddizione nel ragionamento che di fatto rischia di trasformare il riconoscimento della funzione compensativa o riparatoria dei beni immateriali in una mera petizione di principio, in quanto risulta molto difficile fornire, in concreto, una prova in grado di ricostruire, con ragionevole certezza, la deprivazione
2016
Michele Forlivesi
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