L’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità volto a individuare - in termini favorevoli al creditore procedente - i limiti di ammissibilità delle azioni esecutive sui beni costituiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 c.c., merita di essere ripensato. Infatti, i timori legati all’utilizzo sovente fraudolento del fondo patrimoniale non paiono sufficienti a fondare un’interpretazione della locuzione “bisogni della famiglia” tanto ampia da consentire, di fatto, l’esecuzione sui beni del fondo anche sulla base di obbligazioni idonee a soddisfare solo indirettamente tali bisogni.
I bisogni '"insaziabili" della famiglia: presupposti per l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e ripartizione dell'onere probatorio
Matteo De Pamphilis
2017
Abstract
L’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità volto a individuare - in termini favorevoli al creditore procedente - i limiti di ammissibilità delle azioni esecutive sui beni costituiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 c.c., merita di essere ripensato. Infatti, i timori legati all’utilizzo sovente fraudolento del fondo patrimoniale non paiono sufficienti a fondare un’interpretazione della locuzione “bisogni della famiglia” tanto ampia da consentire, di fatto, l’esecuzione sui beni del fondo anche sulla base di obbligazioni idonee a soddisfare solo indirettamente tali bisogni.File in questo prodotto:
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