Nell’affrontare l’interrogativo circa la necessità che la donazione indiretta consti del compimento di un ne-gozio - caratterizzato da scopo tipico autonomo e rispetto al quale la liberalità si ponga come conseguenza secondaria ed ulteriore - e non di un mero atto giuridico o, addirittura, di un fatto giuridico, l’ordinanza interlocutoria che si commenta ha sollecitato le Sezioni unite a tentare il difficile compito di fornire un quadro tipologico coerente della frammentaria congerie di ipotesi che possono ricondursi al concetto di liberalità non donativa e di donazione indiretta.

Le Sezioni Unite e le liberalità non donative: dalla donazione indiretta alla donazione tipica ad esecuzione indiretta

Marco Martino
2017

Abstract

Nell’affrontare l’interrogativo circa la necessità che la donazione indiretta consti del compimento di un ne-gozio - caratterizzato da scopo tipico autonomo e rispetto al quale la liberalità si ponga come conseguenza secondaria ed ulteriore - e non di un mero atto giuridico o, addirittura, di un fatto giuridico, l’ordinanza interlocutoria che si commenta ha sollecitato le Sezioni unite a tentare il difficile compito di fornire un quadro tipologico coerente della frammentaria congerie di ipotesi che possono ricondursi al concetto di liberalità non donativa e di donazione indiretta.
2017
Marco Martino
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