La nota tratta dell'ammissibilità delle telefonate mute da parte degli operatori Il ricorso alle telefonate mute ha posto la necessità di stabilire se occorra la preventiva manifestazione del consenso da parte dell’interessato o se la pratica delle “silent calls” possa rientrare nell’alveo delle eccezioni previste dal legislatore. La Suprema Corte ha determinato la prevalenza della regola di cui all’art. 130, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che prevede la necessità del consenso preventivo dell’interessato quando la telefonata è effettuata tramite un sistema automatizzato di chiamata, sulla disciplina di cui agli artt. 129 e 130, comma 3 bis, che stabilisce il sistema inverso dell’opt-out per le telefonate con finalità commerciale effettuate verso i numeri reperibili nei pubblici registri. L’utilizzo delle telefonate mute implica, inoltre, la preventiva scelta, da parte della società che le inoltra, di esporre l’utente al fastidio di non ricevere risposta, al fine di ottimizzare il successo delle chiamate e di garantire l’efficienza del call center. La pratica, dunque, pare dover essere contenuta nei limiti della ragionevole tollerabilità o, stando a quanto previsto dal Garante in materia di protezione dei dati personali, nei limiti tecnici, indicati con una percentuale massima, del Provvedimento sulle chiamate mute.
Matilde, R. (2017). Telefonate mute: la ragionevole tollerabilità del trattamento dei dati personali. IL CORRIERE GIURIDICO, 3, 353-364.
Telefonate mute: la ragionevole tollerabilità del trattamento dei dati personali
RATTI, MATILDE
2017
Abstract
La nota tratta dell'ammissibilità delle telefonate mute da parte degli operatori Il ricorso alle telefonate mute ha posto la necessità di stabilire se occorra la preventiva manifestazione del consenso da parte dell’interessato o se la pratica delle “silent calls” possa rientrare nell’alveo delle eccezioni previste dal legislatore. La Suprema Corte ha determinato la prevalenza della regola di cui all’art. 130, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che prevede la necessità del consenso preventivo dell’interessato quando la telefonata è effettuata tramite un sistema automatizzato di chiamata, sulla disciplina di cui agli artt. 129 e 130, comma 3 bis, che stabilisce il sistema inverso dell’opt-out per le telefonate con finalità commerciale effettuate verso i numeri reperibili nei pubblici registri. L’utilizzo delle telefonate mute implica, inoltre, la preventiva scelta, da parte della società che le inoltra, di esporre l’utente al fastidio di non ricevere risposta, al fine di ottimizzare il successo delle chiamate e di garantire l’efficienza del call center. La pratica, dunque, pare dover essere contenuta nei limiti della ragionevole tollerabilità o, stando a quanto previsto dal Garante in materia di protezione dei dati personali, nei limiti tecnici, indicati con una percentuale massima, del Provvedimento sulle chiamate mute.File | Dimensione | Formato | |
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