Il lavoro approfondisce la questione della rinunciabilità dell'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale fra coniugi, nonché quella dei presupposti e dei limiti alla revisione dell'an del contributo che sia stato escluso di intesa fra essi oppure mediante dichiarazione in ordine alla assenza dei presupposti del diritto. Si censiscono, in particolare, i limiti di efficacia dell'attestazione di autosufficienza economica fatta dai coniugi nel procedimento di separazione consensuale ed i presupposti per ottenere, mediante il procedimento di cui all'art. 710 c.p.c., l'assegno di mantenimento che, in virtù di essa, sia stato originariamente escluso. Nel quadro di una più ampia riflessione in materia di negozialità in ambito familiare, il contributo indaga, inoltre, la possibilità di applicazione dell'istituto della presupposizione all'accordo fra coniugi che sorregge la separazione consensuale, giungendo al riguardo ad una conclusione positiva. Tanto in ragione, da un lato della circostanza che - nell'ottica privatistica - l'accordo di separazione può considerarsi atto di natura negoziale ancorché non contrattuale (frutto in ogni caso della capacità di autodeterminazione dei coniugi) cui dunque applicare in via estensiva le norme in materia contrattuale compatibili oppure espressione di principi generali dell'ordinamento; dall'altro che la presupposizione - siccome per l'appunto espressione di uno di quei principi generali, vale a dire quello di buona fede - sembra poter operare anche al di fuori dell'area strettamente contrattuale.
Grazzini, B. (2015). Assegno di mantenimento "a tempo" fra "autosufficienza economica" e rinuncia al diritto. FAMIGLIA E DIRITTO, 7(7), 686-693.
Assegno di mantenimento "a tempo" fra "autosufficienza economica" e rinuncia al diritto
GRAZZINI, BARBARA
2015
Abstract
Il lavoro approfondisce la questione della rinunciabilità dell'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale fra coniugi, nonché quella dei presupposti e dei limiti alla revisione dell'an del contributo che sia stato escluso di intesa fra essi oppure mediante dichiarazione in ordine alla assenza dei presupposti del diritto. Si censiscono, in particolare, i limiti di efficacia dell'attestazione di autosufficienza economica fatta dai coniugi nel procedimento di separazione consensuale ed i presupposti per ottenere, mediante il procedimento di cui all'art. 710 c.p.c., l'assegno di mantenimento che, in virtù di essa, sia stato originariamente escluso. Nel quadro di una più ampia riflessione in materia di negozialità in ambito familiare, il contributo indaga, inoltre, la possibilità di applicazione dell'istituto della presupposizione all'accordo fra coniugi che sorregge la separazione consensuale, giungendo al riguardo ad una conclusione positiva. Tanto in ragione, da un lato della circostanza che - nell'ottica privatistica - l'accordo di separazione può considerarsi atto di natura negoziale ancorché non contrattuale (frutto in ogni caso della capacità di autodeterminazione dei coniugi) cui dunque applicare in via estensiva le norme in materia contrattuale compatibili oppure espressione di principi generali dell'ordinamento; dall'altro che la presupposizione - siccome per l'appunto espressione di uno di quei principi generali, vale a dire quello di buona fede - sembra poter operare anche al di fuori dell'area strettamente contrattuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.