I reati generati dall’odio e le violenze contro persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (indicate con l’acronimo LGBT) costituiscono sfide costanti per la tutela dei diritti umani. A differenza di altri strumenti giuridici vigenti a livello europeo, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non indica la tutela dell’orientamento sessuale come un diritto umano specifico e autonomo. Tuttavia, un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha permesso di individuare alcuni diritti fondamentali di cui le persone LGBT godono, indirizzando le legislazioni nazionali a una maggiore sensibilità verso tali questioni. La pronuncia nel caso Identoba and Others c. Georgia è significativa perché la Corte ha ampliato la portata dell’art. 3 relativo al divieto di commissione di atti di tortura e altri trattamenti disumani e degradanti, affermando che le espressioni di odio basate sull’orientamento sessuale possano costituire atti disumani e degradanti, anche qualora non integrino violenze di carattere fisico.
Susanna, V. (2015). Atti discriminatori basati sull’orientamento sessuale come componenti di un atto disumano e degradante: la pronuncia della Corte EDU nel caso Identoba and Others v. Georgia. OSSERVATORIO SULLE FONTI, 2, 1-8.
Atti discriminatori basati sull’orientamento sessuale come componenti di un atto disumano e degradante: la pronuncia della Corte EDU nel caso Identoba and Others v. Georgia
VILLANI, SUSANNA
2015
Abstract
I reati generati dall’odio e le violenze contro persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (indicate con l’acronimo LGBT) costituiscono sfide costanti per la tutela dei diritti umani. A differenza di altri strumenti giuridici vigenti a livello europeo, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non indica la tutela dell’orientamento sessuale come un diritto umano specifico e autonomo. Tuttavia, un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha permesso di individuare alcuni diritti fondamentali di cui le persone LGBT godono, indirizzando le legislazioni nazionali a una maggiore sensibilità verso tali questioni. La pronuncia nel caso Identoba and Others c. Georgia è significativa perché la Corte ha ampliato la portata dell’art. 3 relativo al divieto di commissione di atti di tortura e altri trattamenti disumani e degradanti, affermando che le espressioni di odio basate sull’orientamento sessuale possano costituire atti disumani e degradanti, anche qualora non integrino violenze di carattere fisico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.