Il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi azione di impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione), se non rigetta la domanda sulla base della individuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare ex officio (e di indicare alle parti ai fini dell’attivazione del contraddittorio) l’esistenza di una causa di nullità negoziale, ancorché soggetta a regime speciale. A seguito del rilievo officioso della nullità nell’ambito di un’azione di impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione), il giudice, ove le parti non abbiano chiesto l’accertamento della nullità, può dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio (anche nei casi di nullità speciali o di protezione, salvo che la parte interessata dichiari non volersene avvalere); ove, invece, le parti abbiano proposto domanda di accertamento, il giudice dichiara la nullità del negozio direttamente nel dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione. Il giudice, innanzi al quale sia proposta una domanda di accertamento della nullità negoziale, può rilevare ex officio l’esistenza di una qualsiasi causa di nullità, ancorché diversa da quella originariamente dedotta dalla parte con la domanda introduttiva.
Il rilievo officioso della nullità: un presidio a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento
FORNASARI, RICCARDO
2015
Abstract
Il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi azione di impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione), se non rigetta la domanda sulla base della individuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare ex officio (e di indicare alle parti ai fini dell’attivazione del contraddittorio) l’esistenza di una causa di nullità negoziale, ancorché soggetta a regime speciale. A seguito del rilievo officioso della nullità nell’ambito di un’azione di impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione), il giudice, ove le parti non abbiano chiesto l’accertamento della nullità, può dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio (anche nei casi di nullità speciali o di protezione, salvo che la parte interessata dichiari non volersene avvalere); ove, invece, le parti abbiano proposto domanda di accertamento, il giudice dichiara la nullità del negozio direttamente nel dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione. Il giudice, innanzi al quale sia proposta una domanda di accertamento della nullità negoziale, può rilevare ex officio l’esistenza di una qualsiasi causa di nullità, ancorché diversa da quella originariamente dedotta dalla parte con la domanda introduttiva.File | Dimensione | Formato | |
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