L’accordo di code sharing, strutturato come un accordo con il quale una compagnia (nella fattispecie Air France) è autorizzata a pubblicizzare e commercializzare un volo, in realtà operato da un’altra compagnia (nella fattispecie Alitalia), la quale a sua volta potrà commercializzarlo, non crea un obbligo solidale di pagamento dei diritti aeroportuali, che sono per legge a carico dell’esercente dell’aeromobile, in taluni casi (diritto di approdo e tassa di sbarco e imbarco merci) con la responsabilità solidale del proprietario dell’aeromobile.
Musi, M. (2016). Il pagamento dei diritti e delle tasse aeroportuali nell’ipotesi di un accordo di code sharing. IL DIRITTO MARITTIMO, CXVIII(I), 154-161.
Il pagamento dei diritti e delle tasse aeroportuali nell’ipotesi di un accordo di code sharing
MUSI, MASSIMILIANO
2016
Abstract
L’accordo di code sharing, strutturato come un accordo con il quale una compagnia (nella fattispecie Air France) è autorizzata a pubblicizzare e commercializzare un volo, in realtà operato da un’altra compagnia (nella fattispecie Alitalia), la quale a sua volta potrà commercializzarlo, non crea un obbligo solidale di pagamento dei diritti aeroportuali, che sono per legge a carico dell’esercente dell’aeromobile, in taluni casi (diritto di approdo e tassa di sbarco e imbarco merci) con la responsabilità solidale del proprietario dell’aeromobile.File | Dimensione | Formato | |
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