Nella nota alla decisione della Corte d'Appello di Roma del 7 maggio 2014, si evidenzia come, per i giudici romani, non sussista giusta causa di licenziamento, per mancanza di proporzionalità tra infrazione e sanzione, quando le condotte contestate al lavoratore, anche in ragione delle finalità (convocazione di un’assemblea sindacale da parte di un membro di RSA), del carattere episodico delle medesime, dell’assenza di concrete conseguenze pregiudizievoli per il datore di lavoro, dell’assenza di precedenti disciplinari e del comportamento successivo alla contestazione, siano insuscettibili di minare la fiducia del datore di lavoro. L’art. 18, comma 4, St. lav., nel prevedere la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato quando il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, fa letterale riferimento non alle “tipizzazioni” del contratto collettivo bensì alle sue "previsioni", sicché è ben possibile che spetti la reintegrazione ove queste ultime si concretino in norme pattizie elastiche nelle quali è sussumibile la condotta contestata.

La reintegrazione è applicabile anche in caso di norme pattizie “elastiche” sui fatti punibili con sanzione conservativa

MARTELLONI, FEDERICO
2014

Abstract

Nella nota alla decisione della Corte d'Appello di Roma del 7 maggio 2014, si evidenzia come, per i giudici romani, non sussista giusta causa di licenziamento, per mancanza di proporzionalità tra infrazione e sanzione, quando le condotte contestate al lavoratore, anche in ragione delle finalità (convocazione di un’assemblea sindacale da parte di un membro di RSA), del carattere episodico delle medesime, dell’assenza di concrete conseguenze pregiudizievoli per il datore di lavoro, dell’assenza di precedenti disciplinari e del comportamento successivo alla contestazione, siano insuscettibili di minare la fiducia del datore di lavoro. L’art. 18, comma 4, St. lav., nel prevedere la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato quando il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, fa letterale riferimento non alle “tipizzazioni” del contratto collettivo bensì alle sue "previsioni", sicché è ben possibile che spetti la reintegrazione ove queste ultime si concretino in norme pattizie elastiche nelle quali è sussumibile la condotta contestata.
2014
Federico, Martelloni
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/551676
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact