L'Autore si sofferma sull'innovativa introduzione, ad opera dell'art. 1, comma 40, l. n. 92/2012, della preventiva ed obbligatoria procedura di conciliazione per il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ed, in particolare, sulla sua funzione e sul momento deputato ad esternare i motivi giustificativi del recesso. L'attenzione è, inoltre, rivolta alla analogia con il cd. intervento di sanatoria previsto in tema di licenziamenti collettivi, nonchè alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo.

La comunicazione dei motivi nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo

VINCIERI, MARTINA
2015

Abstract

L'Autore si sofferma sull'innovativa introduzione, ad opera dell'art. 1, comma 40, l. n. 92/2012, della preventiva ed obbligatoria procedura di conciliazione per il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ed, in particolare, sulla sua funzione e sul momento deputato ad esternare i motivi giustificativi del recesso. L'attenzione è, inoltre, rivolta alla analogia con il cd. intervento di sanatoria previsto in tema di licenziamenti collettivi, nonchè alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
2015
Vincieri, Martina
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