Nelle ordinanze che si annotano l'Autorità giudiziaria si è pronunciata su due diverse ipotesi di abusivismo. Nel primo caso, alla luce della regola "home country control" quale corollario del principio del mercato unico, il Tribunale de libertate partenopeo ne ha escluso la configurabilità, senza tuttavia considerare l'efficacia invalidante dell'abuso del diritto comunitario sul titolo che autorizza l'attività assicurativa. Anche nel secondo caso, il G.i.p. di Roma ha ritenuto che la copertura del rischio di errata previsione della durata della vita in una life settlement non è indiscutibilmente riconducibile nell'alveo dei contratti assicurativi, sicché le connesse prestazioni non sono qualificabili in termine di attività assicurativa. L'affrancamento dal senso letterale delle parole per individuare la natura della garanzia prestata e la comune intenzione dei contraenti avrebbe al contrario consentito tale qualificazione. L'opzione interpretativa che si ricava nelle ordinanze annotate, unitamente alle statistiche ufficiali, porta a concludere che l'abusiva attività assicurativa sia un reato di assai rara applicazione e che l'inapplicazione giurisprudenziale suggerisce una riflessione sull'efficacia della politica criminale nel settore.

L’abusivismo assicurativo fra tipo legale e (in)applicazione giurisprudenziale / Pietro, Sorbello. - In: DIRITTO ED ECONOMIA DELL'ASSICURAZIONE. - ISSN 1125-9302. - STAMPA. - 3:3(2011), pp. 1140-1162.

L’abusivismo assicurativo fra tipo legale e (in)applicazione giurisprudenziale

SORBELLO, PIETRO
2011

Abstract

Nelle ordinanze che si annotano l'Autorità giudiziaria si è pronunciata su due diverse ipotesi di abusivismo. Nel primo caso, alla luce della regola "home country control" quale corollario del principio del mercato unico, il Tribunale de libertate partenopeo ne ha escluso la configurabilità, senza tuttavia considerare l'efficacia invalidante dell'abuso del diritto comunitario sul titolo che autorizza l'attività assicurativa. Anche nel secondo caso, il G.i.p. di Roma ha ritenuto che la copertura del rischio di errata previsione della durata della vita in una life settlement non è indiscutibilmente riconducibile nell'alveo dei contratti assicurativi, sicché le connesse prestazioni non sono qualificabili in termine di attività assicurativa. L'affrancamento dal senso letterale delle parole per individuare la natura della garanzia prestata e la comune intenzione dei contraenti avrebbe al contrario consentito tale qualificazione. L'opzione interpretativa che si ricava nelle ordinanze annotate, unitamente alle statistiche ufficiali, porta a concludere che l'abusiva attività assicurativa sia un reato di assai rara applicazione e che l'inapplicazione giurisprudenziale suggerisce una riflessione sull'efficacia della politica criminale nel settore.
2011
L’abusivismo assicurativo fra tipo legale e (in)applicazione giurisprudenziale / Pietro, Sorbello. - In: DIRITTO ED ECONOMIA DELL'ASSICURAZIONE. - ISSN 1125-9302. - STAMPA. - 3:3(2011), pp. 1140-1162.
Pietro, Sorbello
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