La sentenza in commento ha rigettato il ricorso proposto dalla ex moglie con la quale la stessa faceva valere la pretesa irrilevanza dell'acquisto ereditario successivo alla separazione ed al divorzio. L'A. esprime alcune perplessità con riferimento all'orientamento - richiamato solamente "incidenter tantum" - secondo cui gli acquisti ereditari del coniuge obbligato successivi alla separazione possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica dello stesso, ma non incidono sull'apprezzamento del tenore di vita matrimoniale. Inoltre, osserva come, in forza dei principi di solidarietà post coniugale e di uguaglianza tra coniugi, ai fini della valutazione dei giustificati motivi di revisione, i giudici di merito non devono prendere in considerazione isolatamente le intervenute modificazioni della sfera patrimoniale di un solo coniuge, ma è loro compito operare una rinnovata valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti, eventualmente anche avvalendosi dei poteri ispettivi previsti dall'art. 5, comma 9, l. div. [legge sul divorzio]

ACQUISTI EREDITARI PERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E REVISIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO

MAGLI, CAROLINA
2014

Abstract

La sentenza in commento ha rigettato il ricorso proposto dalla ex moglie con la quale la stessa faceva valere la pretesa irrilevanza dell'acquisto ereditario successivo alla separazione ed al divorzio. L'A. esprime alcune perplessità con riferimento all'orientamento - richiamato solamente "incidenter tantum" - secondo cui gli acquisti ereditari del coniuge obbligato successivi alla separazione possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica dello stesso, ma non incidono sull'apprezzamento del tenore di vita matrimoniale. Inoltre, osserva come, in forza dei principi di solidarietà post coniugale e di uguaglianza tra coniugi, ai fini della valutazione dei giustificati motivi di revisione, i giudici di merito non devono prendere in considerazione isolatamente le intervenute modificazioni della sfera patrimoniale di un solo coniuge, ma è loro compito operare una rinnovata valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti, eventualmente anche avvalendosi dei poteri ispettivi previsti dall'art. 5, comma 9, l. div. [legge sul divorzio]
2014
Carolina Magli
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