La Cassazione conferma il principio secondo cui il giudice della delibazione, al fine di verificare la conoscenza o conoscibilità della riserva mentale da parte del coniuge incolpevole, dovrà ricavare il proprio autonomo convincimento esclusivamente dalla sentenza ecclesiastica e dagli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, non essendo possibile compiere in fase delibatoria alcuna integrazione dell'attività istruttoria. L'A. osserva come la suddetta linea interpretativa risulti essere nei fatti contraddittoria, e come pertanto, sarebbe ragionevole nonché maggiormente rispettoso del diritto di difesa ammettere la possibilità per il giudice di merito di esperire nel corso del processo di delibazione un'apposita istruttoria; tale soluzione offrirebbe, peraltro, - in conformità con la tendenza seguita dalla stessa giurisprudenza di legittimità - una linea interpretativa più favorevole alle ragioni dello stesso coniuge resistente, il quale appunto, in tal modo procedendo, potrebbe disporre di ulteriori elementi probatori alla delibazione ed evitare così che l'altro coniuge possa liberarsi da ogni responsabilità patrimoniale, sottraendosi alle conseguenze più onerose connesse alla pronuncia di divorzio.

I limiti all'efficacia in Italia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario ed i suoi riflessi sull'ordinamento italiano.

MAGLI, CAROLINA
2012

Abstract

La Cassazione conferma il principio secondo cui il giudice della delibazione, al fine di verificare la conoscenza o conoscibilità della riserva mentale da parte del coniuge incolpevole, dovrà ricavare il proprio autonomo convincimento esclusivamente dalla sentenza ecclesiastica e dagli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, non essendo possibile compiere in fase delibatoria alcuna integrazione dell'attività istruttoria. L'A. osserva come la suddetta linea interpretativa risulti essere nei fatti contraddittoria, e come pertanto, sarebbe ragionevole nonché maggiormente rispettoso del diritto di difesa ammettere la possibilità per il giudice di merito di esperire nel corso del processo di delibazione un'apposita istruttoria; tale soluzione offrirebbe, peraltro, - in conformità con la tendenza seguita dalla stessa giurisprudenza di legittimità - una linea interpretativa più favorevole alle ragioni dello stesso coniuge resistente, il quale appunto, in tal modo procedendo, potrebbe disporre di ulteriori elementi probatori alla delibazione ed evitare così che l'altro coniuge possa liberarsi da ogni responsabilità patrimoniale, sottraendosi alle conseguenze più onerose connesse alla pronuncia di divorzio.
2012
Carolina Magli
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