La Cassazione afferma, in termini generali, il principio secondo cui il matrimonio del figlio maggiorenne comporta la cessazione del dovere di mantenimento posta a carico dei genitori; cionondimeno, stabilisce che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento persistite nelle ipotesi in cui, nonostante il matrimonio, il figlio stesso non abbia costituito un'entità familiare economicamente autonoma. L'A. osserva come tale soluzione risulti eccessivamente protettiva nei confronti dei figli maggiorenni che nonostante la decisione di sposarsi - e quindi di costituire un ulteriore legame di solidarietà familiare - conserverebbero, (qualora con le nozze i coniugi non abbiano dato vita ad una nuova formazione familiare finanziariamente autonoma) il diritto al mantenimento da parte dei genitori. La ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di non gravare eccessivamente i genitori e il diritto del figlio maggiorenne coniugato al mantenimento conduce ad ipotizzare una inversione dell'onere probatorio ponendo a carico di quest'ultimo il dovere di dimostrare le ragioni che fondano la sua pretesa al perdurante mantenimento.
Carolina Magli (2011). Il matrimonio del figlio maggiorenne quale causa di estinzione del diritto al mantenimento: presupposti e limiti. FAMIGLIA E DIRITTO, 11, 999-1006.
Il matrimonio del figlio maggiorenne quale causa di estinzione del diritto al mantenimento: presupposti e limiti.
MAGLI, CAROLINA
2011
Abstract
La Cassazione afferma, in termini generali, il principio secondo cui il matrimonio del figlio maggiorenne comporta la cessazione del dovere di mantenimento posta a carico dei genitori; cionondimeno, stabilisce che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento persistite nelle ipotesi in cui, nonostante il matrimonio, il figlio stesso non abbia costituito un'entità familiare economicamente autonoma. L'A. osserva come tale soluzione risulti eccessivamente protettiva nei confronti dei figli maggiorenni che nonostante la decisione di sposarsi - e quindi di costituire un ulteriore legame di solidarietà familiare - conserverebbero, (qualora con le nozze i coniugi non abbiano dato vita ad una nuova formazione familiare finanziariamente autonoma) il diritto al mantenimento da parte dei genitori. La ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di non gravare eccessivamente i genitori e il diritto del figlio maggiorenne coniugato al mantenimento conduce ad ipotizzare una inversione dell'onere probatorio ponendo a carico di quest'ultimo il dovere di dimostrare le ragioni che fondano la sua pretesa al perdurante mantenimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.