Il contributo si occupa del fenomeno delle astensioni dal lavoro svolte nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. In particolare, assume rilevanza la c.d. astensione dal lavoro spontanea e di conseguenza, l'eventuale apparato sanzionatorio da utilizzare in ipotesi in cui il soggetto promotore della protesta non sia facilmente individuabile. L'analisi della giurisprudenza e degli orientamenti della Commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali consente di dialogare con le sanzioni previste ai sensi dell'art. 4, l. 146/1990 e con le diverse criticità evidenziate nel tempo dalla dottrina. Nel contempo, mette in rilievo come a carico del sindacato/soggetto rappresentativo della protesta di lavoratori autonomi possa essere addebitata una delicata opera di moral suator del conflitto collettivo, valorizzando nell'art. 4, c. 4, l. 146/1990 la sanzionabilità del soggetto rappresentativo che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per impedire il verificarsi o il protrarsi di una determinata azione collettiva di protesta da parte dei lavoratori.
ROTA ANNA (2013). Dovere d'influenza sulle astensioni collettive dal lavoro: una "maliziosa" strategia smascherata o una rigorosa decisione?. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 2, 456-463.
Dovere d'influenza sulle astensioni collettive dal lavoro: una "maliziosa" strategia smascherata o una rigorosa decisione?
ROTA, ANNA
2013
Abstract
Il contributo si occupa del fenomeno delle astensioni dal lavoro svolte nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. In particolare, assume rilevanza la c.d. astensione dal lavoro spontanea e di conseguenza, l'eventuale apparato sanzionatorio da utilizzare in ipotesi in cui il soggetto promotore della protesta non sia facilmente individuabile. L'analisi della giurisprudenza e degli orientamenti della Commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali consente di dialogare con le sanzioni previste ai sensi dell'art. 4, l. 146/1990 e con le diverse criticità evidenziate nel tempo dalla dottrina. Nel contempo, mette in rilievo come a carico del sindacato/soggetto rappresentativo della protesta di lavoratori autonomi possa essere addebitata una delicata opera di moral suator del conflitto collettivo, valorizzando nell'art. 4, c. 4, l. 146/1990 la sanzionabilità del soggetto rappresentativo che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per impedire il verificarsi o il protrarsi di una determinata azione collettiva di protesta da parte dei lavoratori.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.