Da alcuni decenni la discussione sulle condizioni di benessere degli animali oggetto di allevamento intensivo, promossa da movimenti animalisti e ambientalisti del Nord Europa, ha progressivamente coinvolto gli organi di governo dell’Unione Europea, il Comitato Scientifico Veterinario e le principali istituzioni scientifiche alle quali è stato demandato il compito di valutare ed individuare le tecniche che meglio rispettano le condizioni etologiche degli animali. Dopo aver allegato al Trattato dell’Unione Europea il “Protocollo sul Benessere Animale” che obbliga le Istituzioni Europee a considerare pienamente tale argomento nel processo di implementazione della legislazione comunitaria, si è giunti alla emanazione di una normativa quadro, la 98/58 CE, nota anche come “Carta dei diritti degli animali” relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Recepita in Italia con il D.L. 146/2001, la direttiva fissa le regole di base per garantire spazi adeguati alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali, il loro diritto di essere ispezionati quotidianamente e di essere curati se feriti o malati. A ciò è seguita la emanazione delle direttive 99/74/CE e 2002/4/CE entrambe recepite in Italia con il D.L. 267 del 29 luglio 2003 che, partendo dalle prescrizioni riportate nella “Carta dei diritti degli animali”, fissano rispettivamente le norme minime per la protezione delle galline ovaiole e quelle inerenti la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Tale direttiva non si applica agli stabilimenti con meno di 350 ovaiole ed a quelli con galline ovaiole riproduttrici, per i quali restano comunque valide le indicazioni riportate nella 98/58CE. Contiene inoltre disposizioni diverse a seconda che il sistema di allevamento sia realizzato in gabbie non modificate, modificate o con tecniche alternative (a terra, all’aperto, in aviario). Infatti a partire dal 5.10.2003 con l’entrata in vigore del D.L. 267 in Italia tutte le galline allevate in gabbie non modificate dovranno disporre di almeno 550 cm2/capo di superficie contro i 450 cm2 autorizzati dalle precedenti disposizioni (Direttiva 88/166 CE e D.P.R. 233 del 24.05.1988). Tali attrezzature saranno inoltre messe al bando a partire dall’1 gennaio 2012 e la loro costruzione ed installazione vietata dal 5 ottobre 2003. Le motivazioni largamente addotte contro l’impiego di tale sistema di allevamento sono legate all’elevato grado di confinamento delle galline, alla loro impossibilità di esprimere il repertorio comportamentale tipico della specie ed alla elevata incidenza di soggetti che presentano fragilità ossea. Per quanto concerne i nuovi allevamenti la direttiva introduce l’utilizzo delle gabbie modificate, da tempo studiate soprattutto in Svezia ed in Gran Bretagna, in cui l’animale usufruisce di uno spazio minimo di 750 cm2 di superficie di cui 600 cm2 costituiti da superficie utilizzabile e 150 cm2 occupati da accessori quali nido, lettiera, posatoio e dispositivi per accorciare le unghie. E’ altresì ammesso l’allevamento con sistemi alternativi che garantiscono agli animali spazi adeguati (9 galline/m2 di superficie utilizzabile) e la possibilità di usufruire degli accessori sopradescritti. Infine con il regolamento 1804/99 recepito dai D.D.M.M. del 4 agosto 2000 e del 29 marzo 2001 è stato definito l’allevamento con metodo biologico i cui aspetti salienti sono relativi alla scelta prevalente di animali di razze rustiche ed autoctone, alimentati esclusivamente con alimenti biologici ed allevati nel pieno rispetto delle loro esigenze fisiologiche con la possibilità di accedere a parchetti esterni inerbiti. Inevitabilmente l’introduzione dei nuovi e più stringenti criteri di allevamento comporterà un aumento dei costi di produzione penalizzando di conseguenza i Paesi membri nel rapporto competitivo con gli Stati extracomunitari. Pertanto, a fronte di una maggiore sensibilità della Unione Europea nei confronti del benessere delle galline ovaiole, per...

F. Sirri (2005). Nuovi sistemi di allevamento della gallina ovaiola: cosa prevede la legislazione. RIVISTA DI AVICOLTURA, 5, 30-33.

Nuovi sistemi di allevamento della gallina ovaiola: cosa prevede la legislazione.

SIRRI, FEDERICO
2005

Abstract

Da alcuni decenni la discussione sulle condizioni di benessere degli animali oggetto di allevamento intensivo, promossa da movimenti animalisti e ambientalisti del Nord Europa, ha progressivamente coinvolto gli organi di governo dell’Unione Europea, il Comitato Scientifico Veterinario e le principali istituzioni scientifiche alle quali è stato demandato il compito di valutare ed individuare le tecniche che meglio rispettano le condizioni etologiche degli animali. Dopo aver allegato al Trattato dell’Unione Europea il “Protocollo sul Benessere Animale” che obbliga le Istituzioni Europee a considerare pienamente tale argomento nel processo di implementazione della legislazione comunitaria, si è giunti alla emanazione di una normativa quadro, la 98/58 CE, nota anche come “Carta dei diritti degli animali” relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Recepita in Italia con il D.L. 146/2001, la direttiva fissa le regole di base per garantire spazi adeguati alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali, il loro diritto di essere ispezionati quotidianamente e di essere curati se feriti o malati. A ciò è seguita la emanazione delle direttive 99/74/CE e 2002/4/CE entrambe recepite in Italia con il D.L. 267 del 29 luglio 2003 che, partendo dalle prescrizioni riportate nella “Carta dei diritti degli animali”, fissano rispettivamente le norme minime per la protezione delle galline ovaiole e quelle inerenti la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Tale direttiva non si applica agli stabilimenti con meno di 350 ovaiole ed a quelli con galline ovaiole riproduttrici, per i quali restano comunque valide le indicazioni riportate nella 98/58CE. Contiene inoltre disposizioni diverse a seconda che il sistema di allevamento sia realizzato in gabbie non modificate, modificate o con tecniche alternative (a terra, all’aperto, in aviario). Infatti a partire dal 5.10.2003 con l’entrata in vigore del D.L. 267 in Italia tutte le galline allevate in gabbie non modificate dovranno disporre di almeno 550 cm2/capo di superficie contro i 450 cm2 autorizzati dalle precedenti disposizioni (Direttiva 88/166 CE e D.P.R. 233 del 24.05.1988). Tali attrezzature saranno inoltre messe al bando a partire dall’1 gennaio 2012 e la loro costruzione ed installazione vietata dal 5 ottobre 2003. Le motivazioni largamente addotte contro l’impiego di tale sistema di allevamento sono legate all’elevato grado di confinamento delle galline, alla loro impossibilità di esprimere il repertorio comportamentale tipico della specie ed alla elevata incidenza di soggetti che presentano fragilità ossea. Per quanto concerne i nuovi allevamenti la direttiva introduce l’utilizzo delle gabbie modificate, da tempo studiate soprattutto in Svezia ed in Gran Bretagna, in cui l’animale usufruisce di uno spazio minimo di 750 cm2 di superficie di cui 600 cm2 costituiti da superficie utilizzabile e 150 cm2 occupati da accessori quali nido, lettiera, posatoio e dispositivi per accorciare le unghie. E’ altresì ammesso l’allevamento con sistemi alternativi che garantiscono agli animali spazi adeguati (9 galline/m2 di superficie utilizzabile) e la possibilità di usufruire degli accessori sopradescritti. Infine con il regolamento 1804/99 recepito dai D.D.M.M. del 4 agosto 2000 e del 29 marzo 2001 è stato definito l’allevamento con metodo biologico i cui aspetti salienti sono relativi alla scelta prevalente di animali di razze rustiche ed autoctone, alimentati esclusivamente con alimenti biologici ed allevati nel pieno rispetto delle loro esigenze fisiologiche con la possibilità di accedere a parchetti esterni inerbiti. Inevitabilmente l’introduzione dei nuovi e più stringenti criteri di allevamento comporterà un aumento dei costi di produzione penalizzando di conseguenza i Paesi membri nel rapporto competitivo con gli Stati extracomunitari. Pertanto, a fronte di una maggiore sensibilità della Unione Europea nei confronti del benessere delle galline ovaiole, per...
2005
F. Sirri (2005). Nuovi sistemi di allevamento della gallina ovaiola: cosa prevede la legislazione. RIVISTA DI AVICOLTURA, 5, 30-33.
F. Sirri
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