La legge attribuisce al socio esterno di una società di gruppo dipendente il diritto di recedere dalla società nel momento in cui essa entra a far parte di un gruppo. La funzione di tale diritto è offrire all'azionista una forma di exit non penalizzante nel momento in cui la società, entrando nella più ampia aggregazione, modifichi i propri obiettivi in direzione del prevalente perseguimento dell'interesse dell'aggregazione nel suo complesso. Esso tutela pertanto i meccanismi di corretto finanziamento della società. Per come costruito dal legislatore, tuttavia, il diritto di recesso presenta profili di incoerenza rispetto alle finalità così individuate, si rivela di difficile utilizzo e non appare capace di offrire piena protezione al socio esterno.
Sergio Gilotta (2014). Diritto di recesso che consegue all’inizio dell’attività di direzione e coordinamento. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, 41(3), 592-612.
Diritto di recesso che consegue all’inizio dell’attività di direzione e coordinamento
GILOTTA, SERGIO
2014
Abstract
La legge attribuisce al socio esterno di una società di gruppo dipendente il diritto di recedere dalla società nel momento in cui essa entra a far parte di un gruppo. La funzione di tale diritto è offrire all'azionista una forma di exit non penalizzante nel momento in cui la società, entrando nella più ampia aggregazione, modifichi i propri obiettivi in direzione del prevalente perseguimento dell'interesse dell'aggregazione nel suo complesso. Esso tutela pertanto i meccanismi di corretto finanziamento della società. Per come costruito dal legislatore, tuttavia, il diritto di recesso presenta profili di incoerenza rispetto alle finalità così individuate, si rivela di difficile utilizzo e non appare capace di offrire piena protezione al socio esterno.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.