L'occasione per l'articolo è stata un'ulteriore sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’interpretazione del Reg. (CE) n. 261/20042, che si reputa possa costituire a pieno titolo un altro leading case, non rinvenendosi precedenti specifici in materia. Oggetto della statuizione del supremo organo giurisdizionale dell’Unione Europea è la nozione di ritardo in caso di viaggio comprendente più voli con coincidenze, qualora, a causa del ritardo del volo iniziale, la destinazione finale del programma del passeggero sia stata raggiunta con un ritardo pari o superiore alle tre ore. La sentenza costituisce l’ideale proseguimento della precedente c.d. Sturgeon, che, per prima, ha esteso il diritto alla compensazione prevista dall’art. 7 del medesimo regolamento anche ai passeggeri di voli solamente ritardati, qualora il ritardo all’arrivo a destinazione sia di almeno tre ore. Il commento alla sentenza non si limita alla mera analisi esegetica della stessa, ma, partendo dalla giurisprudenza e dottrina rilevante in materia, perviene alla ricostruzione della fattispecie giuridica e della relativa disciplina, identificando, con approccio critico, le problematiche sollevate o lasciate irrisolte dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le sue incongruenze rispetto alla precedente giurisprudenza del medesimo organo.

Il ritardo ai sensi del Reg. (CE) n. 261/2004 in caso di voli con coincidenze - The delay according to Reg. (EC) n. 261/2004 in case of connecting flights / Elena Orrù. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO. - ISSN 2039-9022. - STAMPA. - 9/2013:(2013), pp. 56-66.

Il ritardo ai sensi del Reg. (CE) n. 261/2004 in caso di voli con coincidenze - The delay according to Reg. (EC) n. 261/2004 in case of connecting flights

ORRU', ELENA
2013

Abstract

L'occasione per l'articolo è stata un'ulteriore sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’interpretazione del Reg. (CE) n. 261/20042, che si reputa possa costituire a pieno titolo un altro leading case, non rinvenendosi precedenti specifici in materia. Oggetto della statuizione del supremo organo giurisdizionale dell’Unione Europea è la nozione di ritardo in caso di viaggio comprendente più voli con coincidenze, qualora, a causa del ritardo del volo iniziale, la destinazione finale del programma del passeggero sia stata raggiunta con un ritardo pari o superiore alle tre ore. La sentenza costituisce l’ideale proseguimento della precedente c.d. Sturgeon, che, per prima, ha esteso il diritto alla compensazione prevista dall’art. 7 del medesimo regolamento anche ai passeggeri di voli solamente ritardati, qualora il ritardo all’arrivo a destinazione sia di almeno tre ore. Il commento alla sentenza non si limita alla mera analisi esegetica della stessa, ma, partendo dalla giurisprudenza e dottrina rilevante in materia, perviene alla ricostruzione della fattispecie giuridica e della relativa disciplina, identificando, con approccio critico, le problematiche sollevate o lasciate irrisolte dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le sue incongruenze rispetto alla precedente giurisprudenza del medesimo organo.
2013
Il ritardo ai sensi del Reg. (CE) n. 261/2004 in caso di voli con coincidenze - The delay according to Reg. (EC) n. 261/2004 in case of connecting flights / Elena Orrù. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO. - ISSN 2039-9022. - STAMPA. - 9/2013:(2013), pp. 56-66.
Elena Orrù
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/185928
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