Il «caso Thyssen», oltre ad avere riacceso nella dottrina italiana il dibattito sui criteri distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente, propone all’interprete numerose questioni di grande rilievo anche con riferimento al «sistema 231». In particolare, la sentenza con cui la Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado alla «Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.» è un utile punto di partenza per affrontare nuovamente la questione della compatibilità del criterio d’imputazione di cui all’art. 5, del decreto 231 con i reati colposi d’evento puniti ex art. 25 septies. Sul punto, tra le tesi elaborate, quella senz’altro maggioritaria sostiene che sia necessario accertare che la condotta omissiva abbia provocato un vantaggio consistente nel risparmio operato attraverso la mancata predisposizione delle dovute cautele antinfortunistiche. Tali teorie, ineccepibili sul piano ermeneutico, scontano tuttavia una evidente torsione del principio di legalità, poiché, a fronte di una norma che richiede la sussistenza di un reato, non ci si può limitare ad accertare la mera sussistenza di un solo elemento dello stesso.

Note di commento sulla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino sul caso Thyssen

GUERINI, TOMMASO
2013

Abstract

Il «caso Thyssen», oltre ad avere riacceso nella dottrina italiana il dibattito sui criteri distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente, propone all’interprete numerose questioni di grande rilievo anche con riferimento al «sistema 231». In particolare, la sentenza con cui la Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado alla «Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.» è un utile punto di partenza per affrontare nuovamente la questione della compatibilità del criterio d’imputazione di cui all’art. 5, del decreto 231 con i reati colposi d’evento puniti ex art. 25 septies. Sul punto, tra le tesi elaborate, quella senz’altro maggioritaria sostiene che sia necessario accertare che la condotta omissiva abbia provocato un vantaggio consistente nel risparmio operato attraverso la mancata predisposizione delle dovute cautele antinfortunistiche. Tali teorie, ineccepibili sul piano ermeneutico, scontano tuttavia una evidente torsione del principio di legalità, poiché, a fronte di una norma che richiede la sussistenza di un reato, non ci si può limitare ad accertare la mera sussistenza di un solo elemento dello stesso.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/167053
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