Lo studio affronta il problema dell’esatta portata da attribuire alla regola che, nei giudizi tra intermediario e cliente in materia di servizi di investimento, attribuisce al primo l’onere di dimostrare di aver impiegato la necessaria diligenza nella prestazione del servizio. Ci si chiede se la regola rappresenti una reale deviazione rispetto ai principi generali in materia di ripartizione dell’onere della prova, giungendo alla conclusione per cui la deviazione in questione si realizza solo in riferimento a determinate ipotesi. Si sottolineano quindi i rischi di un’interpretazione estensiva della norma, fra cui l’incentivo all’avvio di azioni pretestuose da parte del cliente e l’aumento del contenzioso nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento.
Sergio Gilotta (2005). La ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento di servizi di investimento. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, 32(5), 620-643.
La ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento di servizi di investimento
GILOTTA, SERGIO
2005
Abstract
Lo studio affronta il problema dell’esatta portata da attribuire alla regola che, nei giudizi tra intermediario e cliente in materia di servizi di investimento, attribuisce al primo l’onere di dimostrare di aver impiegato la necessaria diligenza nella prestazione del servizio. Ci si chiede se la regola rappresenti una reale deviazione rispetto ai principi generali in materia di ripartizione dell’onere della prova, giungendo alla conclusione per cui la deviazione in questione si realizza solo in riferimento a determinate ipotesi. Si sottolineano quindi i rischi di un’interpretazione estensiva della norma, fra cui l’incentivo all’avvio di azioni pretestuose da parte del cliente e l’aumento del contenzioso nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.