L'A. esamina, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia, la sentenza con cui il Tribunale di Piacenza ha affrontato due importanti snodi problematici nel dibattito sulle forme ed i modelli della rappresentanza sindacale in azienda, che si intersecano sotto il profilo della determinazione dei criteri di accesso al godimento dei diritti sindacali enunciati dallo Statuto dei lavoratori e garantiti dal dettato costituzionale. Il primo riguarda il requisito della nazionalità del sindacato, necessario ai fini della legittimazione attiva nel procedimento speciale ex art. 28 Stat. Lav., che il Tribunale ritiene integrato qualora il sindacato provi di svolgere un'attività orientata alla tutela dei lavoratori a livello nazionale. Il secondo, invece, attiene alla natura collegiale delle r.s.u. ed alla possibilità per il singolo componente di indire l'assemblea dei lavoratori e di usufruire dei diritti riconosciuti dal Titolo III dello Statuto. In relazione a questo profilo, il Tribunale piacentino, con una motivazione ad avviso dell'A. convincente, riconosce il diritto di indire l'assemblea ai sensi dell'art. 20 Stat. Lav. alla r.s.u., quale organo collegiale unitariamente inteso, e non singolarmente ad ogni suo componente.

Condotta antisindacale, legittimazione ad agire e titolarità del diritto di convocare l'assemblea: evoluzioni e contrasti sui criteri selettivi della rappresentanza sindacale / Ratti L.. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - STAMPA. - XII:(2007), pp. 795-804.

Condotta antisindacale, legittimazione ad agire e titolarità del diritto di convocare l'assemblea: evoluzioni e contrasti sui criteri selettivi della rappresentanza sindacale

RATTI, LUCA
2007

Abstract

L'A. esamina, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia, la sentenza con cui il Tribunale di Piacenza ha affrontato due importanti snodi problematici nel dibattito sulle forme ed i modelli della rappresentanza sindacale in azienda, che si intersecano sotto il profilo della determinazione dei criteri di accesso al godimento dei diritti sindacali enunciati dallo Statuto dei lavoratori e garantiti dal dettato costituzionale. Il primo riguarda il requisito della nazionalità del sindacato, necessario ai fini della legittimazione attiva nel procedimento speciale ex art. 28 Stat. Lav., che il Tribunale ritiene integrato qualora il sindacato provi di svolgere un'attività orientata alla tutela dei lavoratori a livello nazionale. Il secondo, invece, attiene alla natura collegiale delle r.s.u. ed alla possibilità per il singolo componente di indire l'assemblea dei lavoratori e di usufruire dei diritti riconosciuti dal Titolo III dello Statuto. In relazione a questo profilo, il Tribunale piacentino, con una motivazione ad avviso dell'A. convincente, riconosce il diritto di indire l'assemblea ai sensi dell'art. 20 Stat. Lav. alla r.s.u., quale organo collegiale unitariamente inteso, e non singolarmente ad ogni suo componente.
2007
Condotta antisindacale, legittimazione ad agire e titolarità del diritto di convocare l'assemblea: evoluzioni e contrasti sui criteri selettivi della rappresentanza sindacale / Ratti L.. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - STAMPA. - XII:(2007), pp. 795-804.
Ratti L.
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