Il contributo analizza criticamente la sentenza della CdG UE resa nella causa C162/07, proponendone un'originale massimazione, suddivisa in più massime autonome cui corrispondono distinti commenti incentrati su diverse questioni giuridiche. In particolare, il contributo analizza le conseguenze della posizione assunta dalla Corte europea in merito alla normativa fiscale italiana sulla c.d. IVA di gruppo, anche alla luce dei precedenti arresti del giudice europeo. La Corte ha infatti riconosciuto, in modo non pienamente condivisibile, che né il principio di neutralità fiscale, né quelli di proporzionalità e di divieto dell’abuso del diritto ostano ad una normativa nazionale che preveda un trattamento differenziato per i soggetti passivi che intendono optare per un regime di dichiarazione e di versamento semplificati dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo che l’opzione venga validamente esercitata solo se la società controllante detiene oltre il 50% delle azioni o delle quote delle società controllate fin dall’inizio dell’anno solare precedente quello della dichiarazione.
Andrea Mondini (2008). Nota a sentenza della Corte di Giustiza UE, C-162/07, Amplisicentifica - 2° massima. GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE, -(4), 1-2.
Nota a sentenza della Corte di Giustiza UE, C-162/07, Amplisicentifica - 2° massima
MONDINI, ANDREA
2008
Abstract
Il contributo analizza criticamente la sentenza della CdG UE resa nella causa C162/07, proponendone un'originale massimazione, suddivisa in più massime autonome cui corrispondono distinti commenti incentrati su diverse questioni giuridiche. In particolare, il contributo analizza le conseguenze della posizione assunta dalla Corte europea in merito alla normativa fiscale italiana sulla c.d. IVA di gruppo, anche alla luce dei precedenti arresti del giudice europeo. La Corte ha infatti riconosciuto, in modo non pienamente condivisibile, che né il principio di neutralità fiscale, né quelli di proporzionalità e di divieto dell’abuso del diritto ostano ad una normativa nazionale che preveda un trattamento differenziato per i soggetti passivi che intendono optare per un regime di dichiarazione e di versamento semplificati dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo che l’opzione venga validamente esercitata solo se la società controllante detiene oltre il 50% delle azioni o delle quote delle società controllate fin dall’inizio dell’anno solare precedente quello della dichiarazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.