La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Poste Italiane s.p.a. per violazione e falsa applicazione della legge n. 230 del 1962, dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 e degli articoli 1362 e ss. del codice civile contro la sentenza della Corte d'appello. Secondo la Suprema Corte la contrattazione collettiva ha ricevuto una delega in bianco, ex art. 23 legge n. 56 del 1987, come statuito in sentenze precedenti e nel caso di specie risulta corretta l'interpretazione operata dal giudice di merito, secondo cui la possibilità di stipulare contratti a termine in costanza della situazione prevista dalla contrattazione collettiva era limitata ai periodi di tempo stabiliti dalla stesse parti. In particolare, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito ha fatto un uso corretto dei criteri ermeneutici previsti dal codice civile
Il lavoro a termine con Poste Italiane S.p.A. "autorizzato" dalla contrattazione collettiva e l'interpretazione degli accordi attuativi
LIMA, ALESSANDRO
2010
Abstract
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Poste Italiane s.p.a. per violazione e falsa applicazione della legge n. 230 del 1962, dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 e degli articoli 1362 e ss. del codice civile contro la sentenza della Corte d'appello. Secondo la Suprema Corte la contrattazione collettiva ha ricevuto una delega in bianco, ex art. 23 legge n. 56 del 1987, come statuito in sentenze precedenti e nel caso di specie risulta corretta l'interpretazione operata dal giudice di merito, secondo cui la possibilità di stipulare contratti a termine in costanza della situazione prevista dalla contrattazione collettiva era limitata ai periodi di tempo stabiliti dalla stesse parti. In particolare, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito ha fatto un uso corretto dei criteri ermeneutici previsti dal codice civileI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.