L’introduzione del giudizio con il ricorso sommario di cognizione, ex art. 702-bis c.p.c., non incide sulla sull’applicabilità della mediazione obbligatoria poiché non è il rito procedimentale a determinare l’obbligatorietà del procedimento mediativo, bensì la natura della controversia. In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo
Soldati N. (2012). L’introduzione del giudizio con rito sommario non incide sulla applicabilità della disciplina. GUIDA AL DIRITTO. IL SOLE 24 ORE. DOSSIER MENSILE, 7, 74-75.
L’introduzione del giudizio con rito sommario non incide sulla applicabilità della disciplina
SOLDATI, NICOLA
2012
Abstract
L’introduzione del giudizio con il ricorso sommario di cognizione, ex art. 702-bis c.p.c., non incide sulla sull’applicabilità della mediazione obbligatoria poiché non è il rito procedimentale a determinare l’obbligatorietà del procedimento mediativo, bensì la natura della controversia. In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titoloI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.