La sentenza si segnala per essere intervenuta nuovamente sulla causa di esonero del vettore dall’obbligo di versare al passeggero la compensazione prevista in caso di cancellazione del volo, di cui all’art. 5, terzo comma, del Reg. (CE) n. 261/2004, precisando il contenuto degli oneri incombenti sul vettore nell’ambito della pianificazione delle proprie risorse. Tali obblighi comprendono anche la necessità di ragionevolmente prevedere il rischio di ritardi per eventi anche estranei alla propria sfera di intervento, con ripercussioni anche sulla valutazione della sussistenza di circostanze eccezionali alla base della cancellazione di un volo e dell’idoneità delle misure predisposte dalla compagnia aerea per far fronte ad esse. Con l'articolo ci si è, perciò, proposti di valutare la correttezza del decisum, alla luce dell'esame accurato della pertinente normativa, giurisprudenza e dottrina del settore, a livello dell’Unione Europea, internazionale e nazionale, onde individuare il regime della prova liberatoria che il vettore deve fornire per esonerarsi da responsabilità o evitare il versamento della "compensazione" prevista dal regolamento in oggetto. L'indagine scientifica ha condotto ad individuare il criterio applicabile nella c.d. prognosi postuma, avuto riguardo al livello di prevedibilità ex ante, con riferimento al caso concreto, della circostanza che ha determinato l’evento e dei rischi accessori ad essa conseguenti, nonché alle specifiche condizioni in cui si è verificata la cancellazione del volo ed a quelle in cui versava la compagnia aerea, onde poter correttamente identificare quali fossero le misure, preventive e successive, economicamente e tecnicamente esperibili.
Elena Orrù (2012). La nozione di "circostanze eccezionali" nell’ambito del Reg. (CE) n. 261/2004 (The meaning of "extraordinary circumstances" according to Reg. (EC) n. 261/2004). RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, 5/2012, 21-29.
La nozione di "circostanze eccezionali" nell’ambito del Reg. (CE) n. 261/2004 (The meaning of "extraordinary circumstances" according to Reg. (EC) n. 261/2004)
ORRU', ELENA
2012
Abstract
La sentenza si segnala per essere intervenuta nuovamente sulla causa di esonero del vettore dall’obbligo di versare al passeggero la compensazione prevista in caso di cancellazione del volo, di cui all’art. 5, terzo comma, del Reg. (CE) n. 261/2004, precisando il contenuto degli oneri incombenti sul vettore nell’ambito della pianificazione delle proprie risorse. Tali obblighi comprendono anche la necessità di ragionevolmente prevedere il rischio di ritardi per eventi anche estranei alla propria sfera di intervento, con ripercussioni anche sulla valutazione della sussistenza di circostanze eccezionali alla base della cancellazione di un volo e dell’idoneità delle misure predisposte dalla compagnia aerea per far fronte ad esse. Con l'articolo ci si è, perciò, proposti di valutare la correttezza del decisum, alla luce dell'esame accurato della pertinente normativa, giurisprudenza e dottrina del settore, a livello dell’Unione Europea, internazionale e nazionale, onde individuare il regime della prova liberatoria che il vettore deve fornire per esonerarsi da responsabilità o evitare il versamento della "compensazione" prevista dal regolamento in oggetto. L'indagine scientifica ha condotto ad individuare il criterio applicabile nella c.d. prognosi postuma, avuto riguardo al livello di prevedibilità ex ante, con riferimento al caso concreto, della circostanza che ha determinato l’evento e dei rischi accessori ad essa conseguenti, nonché alle specifiche condizioni in cui si è verificata la cancellazione del volo ed a quelle in cui versava la compagnia aerea, onde poter correttamente identificare quali fossero le misure, preventive e successive, economicamente e tecnicamente esperibili.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.