Il contributo analizza criticamente la sentenza della CdG UE resa nella causa C-309/06 e ne propone una massimazione originale, suddivisa in più massime, cui corrispondono autonomi commenti. La pronuncia contribuisce a chiarire in primo luogo se il contribuente possa vantare o meno un diritto comunitario ad un regime speciale - che comporta una minore imposizione Iva e che viene applicato nello Stato membro - quando esso è facoltativo, ovvero soltanto consentito o autorizzato dal diritto armonizzato. Inoltre chiarisce i rapporti tra l’esigenza di limitare del rimborso dell’Iva in caso di arricchimento senza giusta causa del contribuente, e il principio comunitario di neutralità fiscale. Infine contiene alcune specificazioni in ordine alla valenza del principio di parità di trattamento nell’Iva e il suo rapporto con quello di neutralità fiscale. In particolare, per come viene intesa in questa sentenza, la parità di trattamento nel diritto tributario armonizzato sembra essere assai prossima al principio di uguaglianza.
Nota di commento a sentenza della Corte di Giustiza UE, 10 aprile 2008, C-309/06, Marks and Spencer - 1° massima / A. Mondini. - In: GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE. - ISSN 1826-2430. - ELETTRONICO. - -:3(2008), pp. 1-2.
Nota di commento a sentenza della Corte di Giustiza UE, 10 aprile 2008, C-309/06, Marks and Spencer - 1° massima
MONDINI, ANDREA
2008
Abstract
Il contributo analizza criticamente la sentenza della CdG UE resa nella causa C-309/06 e ne propone una massimazione originale, suddivisa in più massime, cui corrispondono autonomi commenti. La pronuncia contribuisce a chiarire in primo luogo se il contribuente possa vantare o meno un diritto comunitario ad un regime speciale - che comporta una minore imposizione Iva e che viene applicato nello Stato membro - quando esso è facoltativo, ovvero soltanto consentito o autorizzato dal diritto armonizzato. Inoltre chiarisce i rapporti tra l’esigenza di limitare del rimborso dell’Iva in caso di arricchimento senza giusta causa del contribuente, e il principio comunitario di neutralità fiscale. Infine contiene alcune specificazioni in ordine alla valenza del principio di parità di trattamento nell’Iva e il suo rapporto con quello di neutralità fiscale. In particolare, per come viene intesa in questa sentenza, la parità di trattamento nel diritto tributario armonizzato sembra essere assai prossima al principio di uguaglianza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.