Il contributo analizza criticamente la sentenza della CdG resa nella causa C162/07, proponendone un'originale massimazione, suddivisa in più massime autonome cui corrispondono distinti e autonomi commenti incentrati su diverse questioni giuridiche. La causa tre origine da un rinvio pregiudiziale della Suprema Corte di Cassazione, concernente il regime della c.d. “liquidazione dell’Iva di gruppo”, disciplinato dall’art.73 del d.p.r. 633/72 e dal d.m. 13 dicembre 1979. La Cassazione sembra ritenere che la norma italiana possa rappresentare una non corretta attuazione di quella comunitaria, alla luce di alcuni principi del sistema dell’Iva e della giurisprudenza comunitaria. La Cassazione ritiene che la normativa italiana sia la trasposizione o il recepimento di quella comunitaria, ancorché, come riconosce lo stesso giudice, soltanto parziale, dal momento che essa tocca i soli aspetti procedurali di compensazione dei crediti e dei debiti Iva e di presentazione delle relative dichiarazioni. La Corte di Giustizia, tuttavia, respinge questa impostazione, ed in tal modo relativizza e circoscrive di molto la rilevanza delle questioni pregiudiziali proposte.
A.Mondini (2008). Commento a Corte di Giustizia CE C-162/07, Ampliscientifica - 1° massima. GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE, -(4), 1-2.
Commento a Corte di Giustizia CE C-162/07, Ampliscientifica - 1° massima
MONDINI, ANDREA
2008
Abstract
Il contributo analizza criticamente la sentenza della CdG resa nella causa C162/07, proponendone un'originale massimazione, suddivisa in più massime autonome cui corrispondono distinti e autonomi commenti incentrati su diverse questioni giuridiche. La causa tre origine da un rinvio pregiudiziale della Suprema Corte di Cassazione, concernente il regime della c.d. “liquidazione dell’Iva di gruppo”, disciplinato dall’art.73 del d.p.r. 633/72 e dal d.m. 13 dicembre 1979. La Cassazione sembra ritenere che la norma italiana possa rappresentare una non corretta attuazione di quella comunitaria, alla luce di alcuni principi del sistema dell’Iva e della giurisprudenza comunitaria. La Cassazione ritiene che la normativa italiana sia la trasposizione o il recepimento di quella comunitaria, ancorché, come riconosce lo stesso giudice, soltanto parziale, dal momento che essa tocca i soli aspetti procedurali di compensazione dei crediti e dei debiti Iva e di presentazione delle relative dichiarazioni. La Corte di Giustizia, tuttavia, respinge questa impostazione, ed in tal modo relativizza e circoscrive di molto la rilevanza delle questioni pregiudiziali proposte.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.