Il commento a Trib. Torino 21 giugno 2008 sottolinea il carattere meditato e rigoroso della sentenza, il cui estensore opera una generale ricostruzione dell’istituto del nuovo lavoro coordinato ex artt. 61-69 d.lgs. n. 276/03, sottolineando il duplice carattere antielusivo della nozione di progetto: la prima di carattere “extraprocessuale”, obbligandosi le parti a ben focalizzare ex ante il preciso contenuto del contratto, in modo da permettere al collaboratore di conoscere sin dall’inizio in modo dettagliato quale sia l’incarico affidatogli e operare con un’autonomia reale, non potendo, invece, gli stipulanti lasciare l’oggetto della prestazione generico e indeterminato, con il rischio che, poi, nell’esecuzione, per la mancata definizione dei compiti del lavoratore, gli sia domandato semplicemente di “mettere a disposizione” le proprie energie e gli siano impartiti ordini; la seconda di carattere “processuale”, dovendo i contraenti cristallizzare il compito attribuito al prestatore in un documento scritto, in tal modo delimitandosi i contorni del giudizio e dell’istruttoria. La sentenza cosente di ricostruire l'istituto alla luce della teorica dei contratti relazionali atteso che, la definizione ex ante dell'incarico affidato al collaboratore, sembra essere orientata ed impedire che, nel perdurare del rapporto, il regolamento negoziale - strutturalmente incompleto in ragione del fattore tempo - sia completato attraverso l'esercizio unilaterale di un potere del committente, il che è invece al medesimo precluso nell'ottica del tentativo di riconduzione a genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative.

La duplice finalità antielusiva del progetto nel “nuovo” lavoro coordinato

MARTELLONI, FEDERICO
2008

Abstract

Il commento a Trib. Torino 21 giugno 2008 sottolinea il carattere meditato e rigoroso della sentenza, il cui estensore opera una generale ricostruzione dell’istituto del nuovo lavoro coordinato ex artt. 61-69 d.lgs. n. 276/03, sottolineando il duplice carattere antielusivo della nozione di progetto: la prima di carattere “extraprocessuale”, obbligandosi le parti a ben focalizzare ex ante il preciso contenuto del contratto, in modo da permettere al collaboratore di conoscere sin dall’inizio in modo dettagliato quale sia l’incarico affidatogli e operare con un’autonomia reale, non potendo, invece, gli stipulanti lasciare l’oggetto della prestazione generico e indeterminato, con il rischio che, poi, nell’esecuzione, per la mancata definizione dei compiti del lavoratore, gli sia domandato semplicemente di “mettere a disposizione” le proprie energie e gli siano impartiti ordini; la seconda di carattere “processuale”, dovendo i contraenti cristallizzare il compito attribuito al prestatore in un documento scritto, in tal modo delimitandosi i contorni del giudizio e dell’istruttoria. La sentenza cosente di ricostruire l'istituto alla luce della teorica dei contratti relazionali atteso che, la definizione ex ante dell'incarico affidato al collaboratore, sembra essere orientata ed impedire che, nel perdurare del rapporto, il regolamento negoziale - strutturalmente incompleto in ragione del fattore tempo - sia completato attraverso l'esercizio unilaterale di un potere del committente, il che è invece al medesimo precluso nell'ottica del tentativo di riconduzione a genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative.
2008
F. Martelloni
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