Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 prevede un modello esclusivo di arbitrato nascente da clausola compromissoria statutaria, il quale, a mente dell’art. 34, comma 2, del decreto stesso, prevede l’obbligatorietà della fonte eteronoma di nomina degli arbitri, essendo sanzionata con il precetto della nullità ogni clausola statutaria che consenta la nomina degli arbitri alle parti in lite. L’inserimento di una clausola compromissoria statutaria in statuti ed atti costitutivi non conforme al precetto del citato articolo comporta responsabilità del notaio ai sensi dell’art. 28 l.not.
Soldati N. (2012). Arbitrato societario: cassata la tesi del «doppio binario». LE SOCIETÀ, 2, 213-220.
Arbitrato societario: cassata la tesi del «doppio binario»
SOLDATI, NICOLA
2012
Abstract
Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 prevede un modello esclusivo di arbitrato nascente da clausola compromissoria statutaria, il quale, a mente dell’art. 34, comma 2, del decreto stesso, prevede l’obbligatorietà della fonte eteronoma di nomina degli arbitri, essendo sanzionata con il precetto della nullità ogni clausola statutaria che consenta la nomina degli arbitri alle parti in lite. L’inserimento di una clausola compromissoria statutaria in statuti ed atti costitutivi non conforme al precetto del citato articolo comporta responsabilità del notaio ai sensi dell’art. 28 l.not.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.