Trattasi di commento alla sentenza 7 dicembre 2010 C-285/09 della Corte di Giustizia UE. La Corte ha statuito che il cedente intracomunitario che abbia emesso una fattura soggettivamente falsa, allo scopo di occultare l’identità del reale acquirente e di permettere a questi di evadere l’IVA, non ha il diritto di fruire del regime di non imponibilità della cessione, ancorché abbia effettivamente posto in essere una cessione intracomunitaria. In tali circostanze gli Stati membri, nell’esercizio delle competenze riconosciute loro dalla Direttiva IVA, possono considerare evasa l’imposta sulle cessioni intracomunitarie e chiederne a posteriori il pagamento al cedente. Sono inoltre tenuti a farlo quando vi sono valide ragioni per ritenere che l’imposta non possa essere recuperata nello Stato dell’acquisto intracomunitario. Il commneto offre l'occasione per analizzare criticamente l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria in tema di conseguenze tributarie IVA in caso di operazioni inesistenti, sotto il profilo oggettico e/o soggettivo. Il commneto pone in luce come la soluzione offerta dalla Corte europea tende a responsabilizzare gli operatori economici di uno Stato membro per evasioni commesse da altri contribuenti in altri ordinamenti tributari, elaborando una sorta di "responsabilità fiscale per concorso nell'evasione altrui" che però si traduce nell'uso dell'obbligazione tributaria IVA in funzione di "sanzione impropria" di una fattispecie di violazione non codificata, in violazione peraltro delle regole di territorialità che disciplinano la debenza del tributo e il riparto tra i vari Stati membri.

A. Mondini (2011). L'emissione di fatture soggettivamente false impedisce al cedente intracomunitario di avvalersi del regime di non imponibilità della cessione. RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, XXI(3), 38-62.

L'emissione di fatture soggettivamente false impedisce al cedente intracomunitario di avvalersi del regime di non imponibilità della cessione

MONDINI, ANDREA
2011

Abstract

Trattasi di commento alla sentenza 7 dicembre 2010 C-285/09 della Corte di Giustizia UE. La Corte ha statuito che il cedente intracomunitario che abbia emesso una fattura soggettivamente falsa, allo scopo di occultare l’identità del reale acquirente e di permettere a questi di evadere l’IVA, non ha il diritto di fruire del regime di non imponibilità della cessione, ancorché abbia effettivamente posto in essere una cessione intracomunitaria. In tali circostanze gli Stati membri, nell’esercizio delle competenze riconosciute loro dalla Direttiva IVA, possono considerare evasa l’imposta sulle cessioni intracomunitarie e chiederne a posteriori il pagamento al cedente. Sono inoltre tenuti a farlo quando vi sono valide ragioni per ritenere che l’imposta non possa essere recuperata nello Stato dell’acquisto intracomunitario. Il commneto offre l'occasione per analizzare criticamente l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria in tema di conseguenze tributarie IVA in caso di operazioni inesistenti, sotto il profilo oggettico e/o soggettivo. Il commneto pone in luce come la soluzione offerta dalla Corte europea tende a responsabilizzare gli operatori economici di uno Stato membro per evasioni commesse da altri contribuenti in altri ordinamenti tributari, elaborando una sorta di "responsabilità fiscale per concorso nell'evasione altrui" che però si traduce nell'uso dell'obbligazione tributaria IVA in funzione di "sanzione impropria" di una fattispecie di violazione non codificata, in violazione peraltro delle regole di territorialità che disciplinano la debenza del tributo e il riparto tra i vari Stati membri.
2011
A. Mondini (2011). L'emissione di fatture soggettivamente false impedisce al cedente intracomunitario di avvalersi del regime di non imponibilità della cessione. RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, XXI(3), 38-62.
A. Mondini
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