Commento a Trib. Trani 15.9.2025: Costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 St. lav., per violazione del canone di buona fede oggettiva in collegamento con il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il comportamento del datore di lavoro consistente nel dare applicazione a un Ccnl stipulato da organizzazioni sindacali diverse da quelle firmatarie del Ccnl precedentemente applicato e rispetto al quale siano pendenti le trattative per il rinnovo, senza prima aver cercato con queste ultime organizzazioni sindacali un accordo di transizione nell’ambito di procedure di informazione e consultazione
Centamore, G. (2026). Utilizzo in giudizio del canone di buona fede oggettiva come strategia di contrasto ai contratti pirata. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 1, 103-115.
Utilizzo in giudizio del canone di buona fede oggettiva come strategia di contrasto ai contratti pirata
Giulio Centamore
2026
Abstract
Commento a Trib. Trani 15.9.2025: Costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 St. lav., per violazione del canone di buona fede oggettiva in collegamento con il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il comportamento del datore di lavoro consistente nel dare applicazione a un Ccnl stipulato da organizzazioni sindacali diverse da quelle firmatarie del Ccnl precedentemente applicato e rispetto al quale siano pendenti le trattative per il rinnovo, senza prima aver cercato con queste ultime organizzazioni sindacali un accordo di transizione nell’ambito di procedure di informazione e consultazioneI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



