L’analisi muove dalla pronuncia della Corte di Assise d’Appello di Milano nel c.d. caso Pifferi, in cui sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche nei confronti dell’imputata anche in ragione del “presofferto mediatico” patito da quest’ultima. Il contributo evidenzia, anzitutto, la funzione supplente che, de iure condito, le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. possono assolvere per compensare tale eccedenza punitiva, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità. Il lavoro esamina, inoltre, gli effetti distorsivi prodotti dal processo mediatico sulla formazione della prova tecnico-scientifica, sul ruolo delle parti civili e sulla genuinità delle testimonianze. In conclusione, preso atto della sofferenza derivante dalla “gogna mediatica” e delle criticità sistemiche evidenziate, si auspica un intervento normativo volto a tipizzare un’autonoma circostanza attenuante, nonché la previsione di una formazione specifica per i magistrati, idonea a fronteggiare le interferenze mediatiche nel processo penale.
Chniter, A. (2026). Attenuanti "mediatiche". Condizionamenti massmediali e valorizzazione della «pena della vergogna» in sede commisurativa. L' INDICE PENALE ONLINE, 1-2026, 521-546.
Attenuanti "mediatiche". Condizionamenti massmediali e valorizzazione della «pena della vergogna» in sede commisurativa
adil chniter
2026
Abstract
L’analisi muove dalla pronuncia della Corte di Assise d’Appello di Milano nel c.d. caso Pifferi, in cui sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche nei confronti dell’imputata anche in ragione del “presofferto mediatico” patito da quest’ultima. Il contributo evidenzia, anzitutto, la funzione supplente che, de iure condito, le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. possono assolvere per compensare tale eccedenza punitiva, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità. Il lavoro esamina, inoltre, gli effetti distorsivi prodotti dal processo mediatico sulla formazione della prova tecnico-scientifica, sul ruolo delle parti civili e sulla genuinità delle testimonianze. In conclusione, preso atto della sofferenza derivante dalla “gogna mediatica” e delle criticità sistemiche evidenziate, si auspica un intervento normativo volto a tipizzare un’autonoma circostanza attenuante, nonché la previsione di una formazione specifica per i magistrati, idonea a fronteggiare le interferenze mediatiche nel processo penale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



