Nella sentenza in causa C-646/21, la Corte di giustizia torna a pronunciarsi sulla nozione di “particolare gruppo sociale”, quale condizione per la concessione della protezione internazionale. Nell’interpretare questa nozione con riferimento a due richiedenti asilo minorenni di sesso femminile, la Corte conclude che le donne e le ragazze che hanno maturato un’effettiva identificazione nel valore della parità di genere sono idonee ad essere riconosciute come membri di un particolare gruppo sociale e, quindi, come rifugiate. La CGUE riafferma altresì come gli Stati membrisiano tenuti a garantire il pieno rispetto del principio di superiore interesse del minore ogni qualvolta gestiscano richieste di protezione internazionale da parte di soggetti minorenni. Ciò implica, segnatamente, la necessità di procedere ad un esame individuale dell’interesse concreto delsingolominore coinvolto, valutando tutte le molteplici dimensioni che il principio incarna. La sentenza conferma in definitiva lo sforzo della Corte di rileggere l’intera disciplina della protezione internazionale in un’ottica sensibile al genere, anche alla luce della recente adesione dell’Unione alla Convenzione di Istanbul. Uno sforzo che, sebbene necessiti di essere ulteriormente affinato, rappresenta indubbiamente uno sviluppo positivo nell’ambito del diritto UE dell’immigrazione e dell’asilo.
Barazza, A. (2025). Children of the Western World? La nozione di “particolare gruppo sociale” tra questioni di genere, identità ed età al vaglio della CGUE in C-646/21 K e L c. Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid. QUADERNI AISDUE, 1/2025, 161-194.
Children of the Western World? La nozione di “particolare gruppo sociale” tra questioni di genere, identità ed età al vaglio della CGUE in C-646/21 K e L c. Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid
Alessandro Barazza
2025
Abstract
Nella sentenza in causa C-646/21, la Corte di giustizia torna a pronunciarsi sulla nozione di “particolare gruppo sociale”, quale condizione per la concessione della protezione internazionale. Nell’interpretare questa nozione con riferimento a due richiedenti asilo minorenni di sesso femminile, la Corte conclude che le donne e le ragazze che hanno maturato un’effettiva identificazione nel valore della parità di genere sono idonee ad essere riconosciute come membri di un particolare gruppo sociale e, quindi, come rifugiate. La CGUE riafferma altresì come gli Stati membrisiano tenuti a garantire il pieno rispetto del principio di superiore interesse del minore ogni qualvolta gestiscano richieste di protezione internazionale da parte di soggetti minorenni. Ciò implica, segnatamente, la necessità di procedere ad un esame individuale dell’interesse concreto delsingolominore coinvolto, valutando tutte le molteplici dimensioni che il principio incarna. La sentenza conferma in definitiva lo sforzo della Corte di rileggere l’intera disciplina della protezione internazionale in un’ottica sensibile al genere, anche alla luce della recente adesione dell’Unione alla Convenzione di Istanbul. Uno sforzo che, sebbene necessiti di essere ulteriormente affinato, rappresenta indubbiamente uno sviluppo positivo nell’ambito del diritto UE dell’immigrazione e dell’asilo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



