Lo scritto commenta una decisione del Consiglio di Stato relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, opera di Pier Luigi Nervi, e al ricorso proposto da una fondazione belga che ne tutela e promuove l’opera. La pronuncia conferma un orientamento consolidato in materia di diritto morale d’autore, affermando l’intrasmissibilità della facoltà prevista dall’art. 20, comma 2, l.a. – ossia il diritto dell’architetto di avocare a sé lo studio e l’attuazione delle modifiche necessarie alle opere architettoniche di riconosciuto importante carattere artistico – poiché tale facoltà presuppone un apporto personale e diretto dell’autore e non può essere esercitata post mortem da eredi o aventi causa. L’autrice ricostruisce poi la peculiare disciplina delle opere architettoniche, evidenziando come il diritto all’integrità dell’opera sia attenuato rispetto al regime generale dell’art. 20, comma 1, l.a., in ragione della natura utilitaristica dell’opera architettonica e dei diritti dominicali del proprietario. Il contributo approfondisce quindi il bilanciamento tra diritto morale dell’architetto e diritto di proprietà, concentrandosi sul concetto di “necessità” delle modifiche e sui criteri per accertarla (ragioni tecniche, vincoli normativi, sicurezza, esigenze funzionali ed economiche). Infine, esamina l’esercizio post mortem dei diritti morali ex art. 23 l.a., distinguendo tra facoltà trasmissibili ai congiunti e facoltà intrasmissibili perché richiedono la personalità creativa dell’autore, concludendo per la corretta esclusione della legittimazione in capo alla fondazione ricorrente.
Guizzardi, S. (2024). Il diritto morale dell’architetto all’integrità dell’opera. AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO, XXXIII, 707-719.
Il diritto morale dell’architetto all’integrità dell’opera
Guizzardi, Silvia
2024
Abstract
Lo scritto commenta una decisione del Consiglio di Stato relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, opera di Pier Luigi Nervi, e al ricorso proposto da una fondazione belga che ne tutela e promuove l’opera. La pronuncia conferma un orientamento consolidato in materia di diritto morale d’autore, affermando l’intrasmissibilità della facoltà prevista dall’art. 20, comma 2, l.a. – ossia il diritto dell’architetto di avocare a sé lo studio e l’attuazione delle modifiche necessarie alle opere architettoniche di riconosciuto importante carattere artistico – poiché tale facoltà presuppone un apporto personale e diretto dell’autore e non può essere esercitata post mortem da eredi o aventi causa. L’autrice ricostruisce poi la peculiare disciplina delle opere architettoniche, evidenziando come il diritto all’integrità dell’opera sia attenuato rispetto al regime generale dell’art. 20, comma 1, l.a., in ragione della natura utilitaristica dell’opera architettonica e dei diritti dominicali del proprietario. Il contributo approfondisce quindi il bilanciamento tra diritto morale dell’architetto e diritto di proprietà, concentrandosi sul concetto di “necessità” delle modifiche e sui criteri per accertarla (ragioni tecniche, vincoli normativi, sicurezza, esigenze funzionali ed economiche). Infine, esamina l’esercizio post mortem dei diritti morali ex art. 23 l.a., distinguendo tra facoltà trasmissibili ai congiunti e facoltà intrasmissibili perché richiedono la personalità creativa dell’autore, concludendo per la corretta esclusione della legittimazione in capo alla fondazione ricorrente.| File | Dimensione | Formato | |
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