Il giudice rimettente evidenzia come la misura del c.d. Daspo antirissa, che ai sensi dell’art. 13-bis commi 1 e 1-bis del d.l. n. 14/2017 può essere disposta dal questore, alla stregua dei criteri ribaditi dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 203/2024, inciderebbe sulla libertà personale nelle ipotesi in cui il destinatario del provvedimento sia già sottoposto ad altre misure di prevenzione. La disposizione sarebbe, dunque, viziata per violazione del principio di riserva di giurisdizione previsto dall’art. 13 Cost.
Chniter, A. (2025). Dubbi di legittimità sulla competenza attribuita al questore anche nel caso di una pluralità di misure di prevenzione che determinano una degradazione giuridica del destinatario. DIRITTO DI DIFESA, 2025(1-2), 153-164.
Dubbi di legittimità sulla competenza attribuita al questore anche nel caso di una pluralità di misure di prevenzione che determinano una degradazione giuridica del destinatario
Adil Chniter
2025
Abstract
Il giudice rimettente evidenzia come la misura del c.d. Daspo antirissa, che ai sensi dell’art. 13-bis commi 1 e 1-bis del d.l. n. 14/2017 può essere disposta dal questore, alla stregua dei criteri ribaditi dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 203/2024, inciderebbe sulla libertà personale nelle ipotesi in cui il destinatario del provvedimento sia già sottoposto ad altre misure di prevenzione. La disposizione sarebbe, dunque, viziata per violazione del principio di riserva di giurisdizione previsto dall’art. 13 Cost.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


