Il lavoro si sofferma sul rischio penale incombente sugli operatori bancari a causa delle interferenze tra normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) e delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Premessa l’impossibilita` di un riciclaggio monosoggettivo per omissione, lo scritto esamina i presupposti di una responsabilita` per concorso omissivo del funzionario di banca, tenuto, secondo la normativa antiriciclaggio, ad obblighi di collaborazione attiva e passiva con le autorita` di vigilanza di settore e con l’UIF. Il fulcro della questione riguarda l’individuazione di una eventuale posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. Una limitata possibilita` di configurare una responsabilita` omissiva puo` discendere dall’obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, sulla cui disciplina e` recentemente intervenuto il legislatore europeo con il c.d. AML Package. Particolare attenzione e` rivolta, inoltre, alla responsabilita` dei titolari di funzioni di controllo, in specie al responsabile antiriciclaggio. Lo scritto mette in evidenza le difficolta` concernenti la prova della efficacia impeditiva dei poteri attribuiti agli operatori bancari, come pure le difficolta` di ricostruirne l’elemento soggettivo, nonostante la discutibile tendenza della giurisprudenza a ritenere integrato il dolo eventuale del riciclaggio in conseguenza della violazione della normativa antiriciclaggio. Nella parte finale, si dedicano alcune sintetiche riflessioni ai rapporti tra il tema affrontato e la responsabilita` degli enti.
Nisco, A. (2025). Il concorso omissivo nel reato di riciclaggio nel contesto dell'attività bancaria. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, 3-4 2025(3-4), 563-593.
Il concorso omissivo nel reato di riciclaggio nel contesto dell'attività bancaria
Attilio Nisco
2025
Abstract
Il lavoro si sofferma sul rischio penale incombente sugli operatori bancari a causa delle interferenze tra normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) e delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Premessa l’impossibilita` di un riciclaggio monosoggettivo per omissione, lo scritto esamina i presupposti di una responsabilita` per concorso omissivo del funzionario di banca, tenuto, secondo la normativa antiriciclaggio, ad obblighi di collaborazione attiva e passiva con le autorita` di vigilanza di settore e con l’UIF. Il fulcro della questione riguarda l’individuazione di una eventuale posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. Una limitata possibilita` di configurare una responsabilita` omissiva puo` discendere dall’obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, sulla cui disciplina e` recentemente intervenuto il legislatore europeo con il c.d. AML Package. Particolare attenzione e` rivolta, inoltre, alla responsabilita` dei titolari di funzioni di controllo, in specie al responsabile antiriciclaggio. Lo scritto mette in evidenza le difficolta` concernenti la prova della efficacia impeditiva dei poteri attribuiti agli operatori bancari, come pure le difficolta` di ricostruirne l’elemento soggettivo, nonostante la discutibile tendenza della giurisprudenza a ritenere integrato il dolo eventuale del riciclaggio in conseguenza della violazione della normativa antiriciclaggio. Nella parte finale, si dedicano alcune sintetiche riflessioni ai rapporti tra il tema affrontato e la responsabilita` degli enti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



