L’ordinanza in commento è stata emessa nel contesto del procedimento cautelare accessorio al ricorso di annullamento proposto ex art. 263 TFUE dal sig. Nikita Mazepin avverso alcune misure restrittive adottate nei suoi confronti dal Consiglio dell’Unione Europea all’indomani dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. Nikita Mazepin è un giovane pilota di Formula 1, figlio di Dmitry Mazepin, importante uomo d’affari coinvolto in settori economici che forniscono una fonte sostanziale di entrate al governo di Putin e soggetto a misure restrittive UE. Il sig. Nikita Mazepin è stato sanzionato dall’Unione per la sua presunta associazione con il padre. Nel solco del procedimento principale, il presidente del Tribunale ha adottato alcune ordinanze cautelari, di cui la terza (ordinanza del 7 settembre 2023, T-743/22 RIII) inaudita altera parte, con le quali ha ordinato al Consiglio di sospendere parzialmente l’esecuzione delle misure restrittive (ex art. 278 TFUE) e di adottare alcune misure atipiche (ex art. 279 TFUE). In sostanza, al sig. Mazepin è stato concesso l’ingresso nel territorio dell’Unione al fine di scongiurare un grave ed irreparabile pregiudizio alla propria carriera professionale. L’ordinanza del 7 settembre 2023 è stata quindi impugnata dal Consiglio e, nelle more dell’impugnazione e dietro domanda del sig. Mazepin è stata revocata dal presidente del Tribunale, che ha adottato una successiva ordinanza disponente provvedimenti provvisori sostanzialmente analoghi (ordinanza del 19 settembre 2023, T-743/22 RIII). La segnalazione ha ad oggetto l’ordinanza del 28 settembre 2023, con la quale il vicepresidente della Corte ha accolto la domanda di annullamento avanzata dal Consiglio. Il provvedimento qui segnalato offre spunti di riflessione interessanti su alcuni aspetti di natura spiccatamente procedurale: sull’istituto della revoca a confronto con quello dell’annullamento e sui rispettivi effetti nell’ordinamento dell’Unione; sull’adozione delle ordinanze inaudita altera parte; sui presupposti per l’adozione di provvedimenti d’urgenza ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e, in particolare, sul necessario nesso diretto col procedimento principale e sulla (im)possibilità di accedere ad una tutela preventiva; e ancora, sui poteri del giudice cautelare con riguardo alla tipologia di provvedimenti che lo stesso è legittimato ad adottare ex art. 279 TFUE alla luce del principio di attribuzione delle competenze. Qualche considerazione andrà infine dedicata all’art. 47 CDFUE e al principio della tutela giurisdizionale effettiva.
Pau, A. (2024). L’adozione di provvedimenti cautelari a favore dei destinatari di misure restrittive UE: Una tutela giurisdizionale effettiva entro i confini del procedimento d’urgenza. Il caso Mazepin. RIVISTA DEL CONTENZIOSO EUROPEO, 1, 1-8.
L’adozione di provvedimenti cautelari a favore dei destinatari di misure restrittive UE: Una tutela giurisdizionale effettiva entro i confini del procedimento d’urgenza. Il caso Mazepin
Pau Anna
2024
Abstract
L’ordinanza in commento è stata emessa nel contesto del procedimento cautelare accessorio al ricorso di annullamento proposto ex art. 263 TFUE dal sig. Nikita Mazepin avverso alcune misure restrittive adottate nei suoi confronti dal Consiglio dell’Unione Europea all’indomani dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. Nikita Mazepin è un giovane pilota di Formula 1, figlio di Dmitry Mazepin, importante uomo d’affari coinvolto in settori economici che forniscono una fonte sostanziale di entrate al governo di Putin e soggetto a misure restrittive UE. Il sig. Nikita Mazepin è stato sanzionato dall’Unione per la sua presunta associazione con il padre. Nel solco del procedimento principale, il presidente del Tribunale ha adottato alcune ordinanze cautelari, di cui la terza (ordinanza del 7 settembre 2023, T-743/22 RIII) inaudita altera parte, con le quali ha ordinato al Consiglio di sospendere parzialmente l’esecuzione delle misure restrittive (ex art. 278 TFUE) e di adottare alcune misure atipiche (ex art. 279 TFUE). In sostanza, al sig. Mazepin è stato concesso l’ingresso nel territorio dell’Unione al fine di scongiurare un grave ed irreparabile pregiudizio alla propria carriera professionale. L’ordinanza del 7 settembre 2023 è stata quindi impugnata dal Consiglio e, nelle more dell’impugnazione e dietro domanda del sig. Mazepin è stata revocata dal presidente del Tribunale, che ha adottato una successiva ordinanza disponente provvedimenti provvisori sostanzialmente analoghi (ordinanza del 19 settembre 2023, T-743/22 RIII). La segnalazione ha ad oggetto l’ordinanza del 28 settembre 2023, con la quale il vicepresidente della Corte ha accolto la domanda di annullamento avanzata dal Consiglio. Il provvedimento qui segnalato offre spunti di riflessione interessanti su alcuni aspetti di natura spiccatamente procedurale: sull’istituto della revoca a confronto con quello dell’annullamento e sui rispettivi effetti nell’ordinamento dell’Unione; sull’adozione delle ordinanze inaudita altera parte; sui presupposti per l’adozione di provvedimenti d’urgenza ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e, in particolare, sul necessario nesso diretto col procedimento principale e sulla (im)possibilità di accedere ad una tutela preventiva; e ancora, sui poteri del giudice cautelare con riguardo alla tipologia di provvedimenti che lo stesso è legittimato ad adottare ex art. 279 TFUE alla luce del principio di attribuzione delle competenze. Qualche considerazione andrà infine dedicata all’art. 47 CDFUE e al principio della tutela giurisdizionale effettiva.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
PAU A - L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI A FAVORE DEI DESTINATARI DI MISURE RESTRITTIVE: UNA TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA ENTRO I CONFINI DEL PROCEDIMENTO D’URGENZA. IL CASO MAZEPIN.pdf
accesso aperto
Tipo:
Versione (PDF) editoriale / Version Of Record
Licenza:
Licenza per Accesso Aperto. Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate (CCBYNCND)
Dimensione
302.9 kB
Formato
Adobe PDF
|
302.9 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


