I giudici costituzionali affermano che, nello scrutinio di leggi regionali adottate prima della riforma del Titolo V, occorre privilegiare un approccio basato sulla verifica della «persistenza» nel passaggio dall’uno all’altro sistema di riparto delle competenze, di limiti posti sin dall’origine all’esercizio della potestà legislativa regionale. La sentenza può costituire anche un’occasione per soffermarsi sull’opportunità del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in riferimento ai parametri utilizzabili nella pronuncia di incostituzionalità.
Bologna, C. (2024). TEMPUS REGIT ACTUM? IL VIZIO DI INCOMPETENZA E LA «PERSISTENZA» DEL PARAMETRO. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 6, 2124-2133.
TEMPUS REGIT ACTUM? IL VIZIO DI INCOMPETENZA E LA «PERSISTENZA» DEL PARAMETRO
Chiara Bologna
2024
Abstract
I giudici costituzionali affermano che, nello scrutinio di leggi regionali adottate prima della riforma del Titolo V, occorre privilegiare un approccio basato sulla verifica della «persistenza» nel passaggio dall’uno all’altro sistema di riparto delle competenze, di limiti posti sin dall’origine all’esercizio della potestà legislativa regionale. La sentenza può costituire anche un’occasione per soffermarsi sull’opportunità del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in riferimento ai parametri utilizzabili nella pronuncia di incostituzionalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


