Il lavoro analizza e commenta la sentenza CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza 3 dicembre 2015 – 21 gennaio 2016, n. 2541, in tema di responsabilità colposa del sanitario, una delle prime dopo l'intervento delle Sezioni Unite con la nota sentenza "Mariotti". Il commento dimostra come l’apprezzabile sforzo ermeneutico di quest'ultima pronuncia non ha, tuttavia, fatto “evaporare” tutte le criticità interpretative che, fin dai primi commenti, la dottrina aveva segnalato affliggere l’art. 590-sexies c.p. e, nella specie, quelle gravanti sui suoi presupposti applicativi. Al contrario, la giurisprudenza successiva all’intervento a Sezioni Unite, pur aderendo formalmente ai principi di diritto cristallizzati nella motivazione di tale pronuncia, ha denotato ancora grande incertezza sul piano “metodologico”. È proprio in questa prospettiva che si ritiene meritevole di annotazione la sentenza in commento, la quale, con lucidità e chiarezza, mette a fuoco taluni profili problematici, provando a sgomberare il campo da alcuni dei più ricorrenti equivoci delle pronunce “post-Mariotti”, e candidandosi dunque a costituire un valido punto di riferimento nomofilattico per giudici di merito e di legittimità. L’impianto motivazionale, peraltro, si segnala anche per una pregevole ricognizione sulla prova scientifica e la valenza «euristica» della perizia all’interno del processo penale.
Caletti, G. (2019). La Cassazione alle prese col "post-Mariotti": precisazioni "metodologiche" in tema di prova scientifica, linee guida e apprezzamento della responsabilità penale del sanitario. RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO, 41(1), 289-301.
La Cassazione alle prese col "post-Mariotti": precisazioni "metodologiche" in tema di prova scientifica, linee guida e apprezzamento della responsabilità penale del sanitario
CALETTI G
2019
Abstract
Il lavoro analizza e commenta la sentenza CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza 3 dicembre 2015 – 21 gennaio 2016, n. 2541, in tema di responsabilità colposa del sanitario, una delle prime dopo l'intervento delle Sezioni Unite con la nota sentenza "Mariotti". Il commento dimostra come l’apprezzabile sforzo ermeneutico di quest'ultima pronuncia non ha, tuttavia, fatto “evaporare” tutte le criticità interpretative che, fin dai primi commenti, la dottrina aveva segnalato affliggere l’art. 590-sexies c.p. e, nella specie, quelle gravanti sui suoi presupposti applicativi. Al contrario, la giurisprudenza successiva all’intervento a Sezioni Unite, pur aderendo formalmente ai principi di diritto cristallizzati nella motivazione di tale pronuncia, ha denotato ancora grande incertezza sul piano “metodologico”. È proprio in questa prospettiva che si ritiene meritevole di annotazione la sentenza in commento, la quale, con lucidità e chiarezza, mette a fuoco taluni profili problematici, provando a sgomberare il campo da alcuni dei più ricorrenti equivoci delle pronunce “post-Mariotti”, e candidandosi dunque a costituire un valido punto di riferimento nomofilattico per giudici di merito e di legittimità. L’impianto motivazionale, peraltro, si segnala anche per una pregevole ricognizione sulla prova scientifica e la valenza «euristica» della perizia all’interno del processo penale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


