La sentenza della Cassazione penale n. 42821/2024 in commento segna un momento di svolta nella giurisprudenza di legittimita` in materia di violenza sessuale, inquadrando per la prima volta in modo esplicito il tema della passivita` della vittima alla luce del concetto di immobilita` tonica. Questo stato, gia` noto in ambito etologico come meccanismo involontario di difesa di fronte a una minaccia percepita, viene riconosciuto come reazione tipica di alcune vittime di aggressioni sessuali nella letteratura scientifica, mettendo in discussione la tradizionale equazione tra assenza di reazione e consenso all’atto sessuale. La pronuncia si inserisce nel piu` recente orientamento giurisprudenziale che riformula la struttura del reato di cui all’art. 609-bis c.p. sulla base della mera assenza di un consenso esplicitamente prestato, anziche´ sulle condotte costrittive tipizzate nella fattispecie. In questa prospettiva, l’inerzia della vittima, anziche´ essere letta come manifestazione di adesione, viene valorizzata come possibile espressione biologicamente determinata di dissociazione e paralisi emotiva. La sentenza offre dunque un significativo punto di contatto tra elaborazione giuridica e acquisizioni neuroscientifiche, con ricadute potenzialmente rilevanti sia sul piano dell’accertamento giudiziale che su quello della futura (e ormai inevitabile) riformulazione normativa della fattispecie incriminatrice.
Caletti, G.M. (2025). Immobilità tonica e assenza di consenso nella violenza sessuale. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 7, 1609-1618.
Immobilità tonica e assenza di consenso nella violenza sessuale
Gian Marco Caletti
2025
Abstract
La sentenza della Cassazione penale n. 42821/2024 in commento segna un momento di svolta nella giurisprudenza di legittimita` in materia di violenza sessuale, inquadrando per la prima volta in modo esplicito il tema della passivita` della vittima alla luce del concetto di immobilita` tonica. Questo stato, gia` noto in ambito etologico come meccanismo involontario di difesa di fronte a una minaccia percepita, viene riconosciuto come reazione tipica di alcune vittime di aggressioni sessuali nella letteratura scientifica, mettendo in discussione la tradizionale equazione tra assenza di reazione e consenso all’atto sessuale. La pronuncia si inserisce nel piu` recente orientamento giurisprudenziale che riformula la struttura del reato di cui all’art. 609-bis c.p. sulla base della mera assenza di un consenso esplicitamente prestato, anziche´ sulle condotte costrittive tipizzate nella fattispecie. In questa prospettiva, l’inerzia della vittima, anziche´ essere letta come manifestazione di adesione, viene valorizzata come possibile espressione biologicamente determinata di dissociazione e paralisi emotiva. La sentenza offre dunque un significativo punto di contatto tra elaborazione giuridica e acquisizioni neuroscientifiche, con ricadute potenzialmente rilevanti sia sul piano dell’accertamento giudiziale che su quello della futura (e ormai inevitabile) riformulazione normativa della fattispecie incriminatrice.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


