La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito all’applicazione dell’art. 4, terzo comma, del Regolamento CE n. 261 del 2004 nell’ambito di un pacchetto turistico cosiddetto “tutto compreso”. La decisione ha riconosciuto il diritto dei passeggeri alla “compensazione pecuniaria”, nonostante il negato imbarco non fosse dipeso dalla condotta del vettore operativo, ma fosse riconducibile al comportamento dell’organizzatore di viaggi, il quale aveva fornito ai passegeri informazioni inesatte sull’effettuazione del trasporto. Il conributo contesta la fondatezza di simili conclusioni, in quanto non sorrette da un fondamento legale univoco, stante la differente formulazione dell’art. 4, terzo comma, del Regolamento nelle varie versioni ufficiali; soprattutto, un tale assunto contrasta tanto con la Convezione di Montreal del 1997, quanto con la disciplina europea sui pacchetti turistici

Gragnoli, L. (2025). Le errate informazioni dell'organizzatore di viaggi e la responsabilità del vettore aereo per il negato imbarco. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, 45(2), 143-154 [10.3280/DT2025-045007].

Le errate informazioni dell'organizzatore di viaggi e la responsabilità del vettore aereo per il negato imbarco.

L. Gragnoli
2025

Abstract

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito all’applicazione dell’art. 4, terzo comma, del Regolamento CE n. 261 del 2004 nell’ambito di un pacchetto turistico cosiddetto “tutto compreso”. La decisione ha riconosciuto il diritto dei passeggeri alla “compensazione pecuniaria”, nonostante il negato imbarco non fosse dipeso dalla condotta del vettore operativo, ma fosse riconducibile al comportamento dell’organizzatore di viaggi, il quale aveva fornito ai passegeri informazioni inesatte sull’effettuazione del trasporto. Il conributo contesta la fondatezza di simili conclusioni, in quanto non sorrette da un fondamento legale univoco, stante la differente formulazione dell’art. 4, terzo comma, del Regolamento nelle varie versioni ufficiali; soprattutto, un tale assunto contrasta tanto con la Convezione di Montreal del 1997, quanto con la disciplina europea sui pacchetti turistici
2025
Gragnoli, L. (2025). Le errate informazioni dell'organizzatore di viaggi e la responsabilità del vettore aereo per il negato imbarco. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, 45(2), 143-154 [10.3280/DT2025-045007].
Gragnoli, L.
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